Sentenza del 04/12/2015 n. 24770 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo, da un lato, che la decisione fosse affetta da motivazione apparente e, dall'altro, che il conferimento dell'azienda da un soggetto a un altro, coinvolgendo soggetti giuridici distinti, determinasse la perdita del credito d'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000. La contribuente ha eccepito, inoltre, la tardività del ricorso per cassazione e ha invocato un giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha respinto sia l'eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario perché il termine scadeva di domenica, sia il giudicato esterno, poiché riguardava un soggetto diverso dalla contribuente. Nel merito, ha però ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia. Il conferimento d'azienda non integra una dismissione, una cessione a terzi, una destinazione estranea all'attività d'impresa o un trasferimento a una diversa struttura produttiva agevolata, quando l'operazione mantiene la continuità economico-funzionale dell'attività. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7
Il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione".
La disposizione ha finalità antielusive e mira a impedire che i beni siano inseriti temporaneamente nell'impresa solo per ottenere il credito d'imposta. Non si applica automaticamente quando i beni restano destinati alla stessa attività economica e all'interno della medesima struttura produttiva in senso economico-funzionale, anche se l'operazione comporta il trasferimento o il conferimento dell'azienda.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7
È richiamata per analogia in relazione al credito d'imposta per incremento occupazionale, rispetto al quale la Corte ha ritenuto possibile la fruizione del beneficio da parte della società destinataria del conferimento dell'azienda dell'imprenditore individuale che aveva maturato il diritto.
Massime di principio
- Le norme antielusive che prevedono la decadenza da un'agevolazione devono essere interpretate in relazione alla loro finalità: occorre verificare se l'operazione realizzi effettivamente l'elusione che la norma intende prevenire.
- Il trasferimento o il conferimento di un'azienda non comporta necessariamente la perdita del credito d'imposta se i beni continuano a essere utilizzati nella stessa attività economica e permane la continuità della struttura produttiva in senso sostanziale.
- La mera distinzione formale tra soggetti giuridici non è decisiva quando l'operazione conserva la destinazione economico-funzionale dei beni agevolati; va valutata la realtà dell'attività esercitata.
- Per la tempestività del ricorso, se il termine processuale scade in un giorno festivo o di domenica, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo, purché l'atto sia consegnato tempestivamente all'ufficiale giudiziario.
- Un giudicato esterno è opponibile soltanto quando vi sia identità sostanziale delle parti e dell'oggetto della controversia; una sentenza relativa a un soggetto diverso non può, di regola, vincolare il giudizio in corso.
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