Parere n. 1586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla sig.ra Piacqueaddio Enrica in qualità di curatrice fallimentare della Compagnia Immobiliare Bolognese s.r.l. - CIB., contro il Comune di San Lazzaro di Savena (Bo), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Azienda Usl di Bologna, per l'annullamento del provvedimento dirigenziale n. 31/2016 del 29 gennaio 2016 e della nota Ausl prot. n. 1765 dell'11/01/2016 con cui si ordinavano interventi cautelativi di custodia e manutenzione dei materiali contenenti amianto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ordinanza comunale n. 31/2016 e della nota AUSL prot. n. 1765/2016, recanti prescrizioni cautelative di custodia, manutenzione e bonifica di materiali contenenti amianto presso un edificio industriale dismesso.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, quale curatrice fallimentare della società proprietaria di un edificio industriale dismesso, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza comunale e della nota dell'AUSL con cui erano stati imposti interventi sulla copertura in cemento-amianto, tra cui la pulizia delle gronde, l'attuazione di un programma di manutenzione, la prosecuzione delle valutazioni annuali e la bonifica entro il luglio 2017. I motivi dedotti riguardavano la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con lesione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità; la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e falso presupposto; nonché la violazione del principio di legalità di cui all'art. 23 Cost. e l'errata applicazione del d.m. 6 settembre 1994, della legge n. 257/1992 e del d.lgs. n. 81/2008, oltre a sviamento e arbitrarietà. Nel corso del procedimento, la curatrice ha dichiarato che il fallimento non aveva più interesse alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'affare dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione della ricorrente del 20 febbraio 2024 con cui è stato comunicato il venir meno dell'interesse del fallimento alla decisione. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla motivazione, alla proporzionalità, alla legalità e alla disciplina dell'amianto.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio mediante il quale è stato richiesto l'annullamento degli atti amministrativi impugnati; il parere si è concluso senza esame del merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata a causa dell'improcedibilità.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; la censura non è stata esaminata a causa dell'improcedibilità.
art. 23 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di legalità; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.m. 6 settembre 1994
La ricorrente ne ha contestato l'errata applicazione rispetto agli interventi imposti sui materiali contenenti amianto; il Consiglio di Stato non ha valutato la censura nel merito.
l. 257/1992
È stata richiamata dalla ricorrente nell'ambito della disciplina applicabile all'amianto; il relativo motivo non è stato esaminato.
d.lgs. 81/2008
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della tutela della salute e sicurezza; il relativo motivo non è stato esaminato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la dichiarazione sopravvenuta e non equivoca del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il parere può definire l'affare senza pronunciarsi sulle censure relative alla legittimità degli atti impugnati.
Prescrizioni su materiali contenenti amianto in un edificio industriale dismesso
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla curatrice fallimentare della società proprietaria di un edificio industriale dismesso sito nel Comune di San Lazzaro di Savena. Il ricorso contestava l'ordinanza comunale n. 31/2016 e la nota dell'AUSL prot. n. 1765/2016, con cui erano stati imposti interventi cautelativi sulla copertura in cemento-amianto.
Atti impugnati e prescrizioni
Gli atti disponevano, in relazione ai materiali contenenti amianto, una serie di attività finalizzate a prevenire pericoli per la salute, tra cui:
- pulizia delle gronde;
- attuazione di un programma di manutenzione;
- prosecuzione delle valutazioni annuali;
- effettuazione della bonifica entro il luglio 2017.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto:
- la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché la violazione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità;
- la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e falso presupposto;
- la violazione del principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, sostenendo l'errata applicazione del d.m. 6 settembre 1994, della legge n. 257/1992 e del d.lgs. n. 81/2008, oltre a sviamento e arbitrarietà.
Sopravvenuta carenza di interesse
Nel corso del procedimento, con comunicazione del 20 febbraio 2024, la curatrice ha dichiarato che il fallimento non aveva più interesse alla decisione del ricorso. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale dichiarazione decisiva ai fini processuali.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono state esaminate nel merito le censure relative alla partecipazione procedimentale, alla motivazione degli atti, alla proporzionalità delle prescrizioni, al principio di legalità o alla disciplina sostanziale dell'amianto.
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