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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13098/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Per l’anno 2006 il Comune aveva iscritto a ruolo e richiesto alla società, titolare di un complesso alberghiero con ristorante, Euro 37.121,38 a titolo di TARSU; la cartella era stata notificata il 20 febbraio 2008 per un pagamento ritenuto inferiore al dovuto. La società aveva impugnato la cartella lamentandone il difetto di motivazione e contestando la determinazione della tassa, anche perché non sarebbe stato considerato l’uso stagionale dei locali e la tariffa degli alberghi era stata differenziata da quella delle abitazioni. La CTP di Nuoro aveva escluso il difetto di motivazione della cartella, ma accolto il ricorso disapplicando la delibera comunale sulle tariffe, in quanto priva di adeguata motivazione e difforme dalla classificazione dell’art. 68, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 507 del 1993. La CTR della Sardegna, con sentenza n. 299/04/14 depositata il 17 settembre 2014, aveva respinto l’appello del Comune, confermando la disapplicazione della delibera per ingiustificata disparità tariffaria e carenza di motivazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che la classificazione comunale può distinguere alberghi e abitazioni senza uno specifico obbligo di motivazione e che la maggiore produzione di rifiuti degli alberghi giustifica la tariffa superiore; (2) violazione dell’art. 69 dello stesso decreto, perché, disapplicata la nuova tariffa, si sarebbe dovuta applicare quella previgente anziché annullare integralmente la cartella; (3) violazione del principio unionale «chi inquina paga», per l’esonero dal pagamento nonostante la fruizione del servizio; (4) nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria. La società ha eccepito il giudicato interno sull’esercizio del potere di disapplicazione e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla censura di carente motivazione della cartella, in relazione alla L. n. 241 del 1990 e alla L. n. 212 del 2000. La Cassazione ha inoltre esaminato la questione della sufficienza della motivazione della cartella emessa senza un avviso di accertamento per l’anno in contestazione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di giudicato interno: il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione sia, in via subordinata, le conseguenze che la CTR ne aveva tratto. Ha ritenuto ammissibile il primo motivo principale e lo ha accolto. In diritto, la classificazione comunale può discostarsi dalle indicazioni di massima dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 senza una motivazione specifica; inoltre, la tariffa alberghiera superiore a quella delle abitazioni non è di per sé illegittima, dato che la maggiore capacità di produzione di rifiuti degli alberghi è un dato di comune esperienza. Una differenza tariffaria sproporzionata può invece essere illegittima se risulta non giustificata dal rapporto tra tariffa e costi del servizio, ma nel caso concreto la contribuente non aveva allegato né provato elementi concreti in tal senso: il solo dato che la tassa alberghiera fosse quasi tre volte quella abitativa non era sufficiente. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono rimasti assorbiti. È stato rigettato il ricorso incidentale condizionato: in base alla disciplina TARSU e agli elementi del caso, la cartella poteva essere emessa senza un nuovo avviso di accertamento e non era fondata la censura di omessa pronuncia sulla motivazione della cartella. La Corte ha cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società a rifondere al Comune le spese di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993

    La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell’applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, non richiede alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all’obbligo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.

    Le indicazioni di classificazione contenute nell’art. 68, comma 2, sono di massima; il Comune può quindi distinguere categorie di locali nonostante la loro inclusione legislativa nello stesso gruppo, senza uno specifico obbligo di motivare tale scostamento.

  • art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    Si deve solo precisare che non assume rilievo, in senso contrario a quanto appena affermato, il disposto dal citato D.Lgs., art. 69, comma 2, sopra riportato, che attiene, non alla diversa classificazione dei locali, ma alla determinazione della tariffa, tenuto conto che, come già evidenziato, tale disposizione riguarda la determinazione della tariffa applicabile a ciascuna delle diverse categorie, e non la formazione delle diverse categorie a cui applicare le diverse tariffe, e attiene alla necessità di esternare gli elementi di riscontro che hanno portato alla determinazione di quella tariffa in rapporto ai costi del servizio (v. supra).

    L’obbligo previsto dal comma 2 di indicare gli elementi di riscontro riguarda la relazione tra la tariffa applicata a ciascuna categoria e i costi del servizio; non impone di motivare la scelta di formare categorie diverse.

  • art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    A tali conclusioni conduce, non solo l’inequivoco tenore letterale della norma, ma anche la correlazione esistente tra la stessa e il precedente citato D.Lgs., art. 65, comma 2, dal quale si evince la stretta dipendenza tra determinazione della tariffa e costi di smaltimento.

    La tariffa TARSU deve essere determinata in rapporto ai costi di smaltimento; il controllo di legittimità sulla tariffa concerne tale relazione e non comporta, di per sé, un obbligo di motivare il confronto tariffario tra categorie.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 della, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7 della, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall’obbligo di motivazione.

    L’obbligo generale di motivazione non si applica agli atti normativi e agli atti amministrativi di carattere generale; la delibera comunale di classificazione tariffaria, rivolta a una pluralità indistinta di destinatari, rientra in quest’ultima categoria.

  • art. 70 D.Lgs. n. 507/1993

    Com’è noto, in tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonchè, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).

    Il contribuente deve dichiarare i locali e le condizioni rilevanti per la tassazione e presentare una denuncia di variazione quando intervengono cambiamenti; il rapporto tributario dichiarato permane fino alla successiva variazione o a un accertamento dell’ente.

  • art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993

    Questa Corte ha più volte affermato che il citato D.Lgs., art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l’atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.

    Il Comune può liquidare e iscrivere direttamente a ruolo la TARSU sulla base dei ruoli precedenti o di dati già acquisiti, senza un nuovo avviso di accertamento, soltanto nei limiti eccezionali indicati dalla norma: i dati devono essere già disponibili e non modificati, ferme le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

    Quando la tassa è legittimamente liquidata e iscritta a ruolo secondo l’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, la cartella è legittima se presenta i requisiti richiesti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

    La Corte dà atto, in conseguenza del rigetto del ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La classificazione dei locali adottata dal Comune ai fini TARSU può discostarsi dalle indicazioni di massima dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 senza una specifica motivazione, trattandosi di un atto amministrativo di carattere generale.
  • La distinzione tra esercizi alberghieri e abitazioni civili, con applicazione agli alberghi di una tariffa più elevata, non è di per sé illegittima: la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi costituisce un dato di comune esperienza.
  • Una differenza tariffaria marcata può integrare un’ingiustificata disparità di trattamento solo se risulta non giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio all’interno delle categorie considerate; la sola entità percentuale del divario non basta, occorrendo elementi concreti che ne dimostrino l’irragionevolezza.
  • L’obbligo dell’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 di indicare gli elementi di riscontro riguarda il rapporto tra tariffe e costi del servizio nelle singole categorie, non la scelta comunale di istituire categorie distinte.
  • In materia di TARSU, quando il tributo è determinato sulla base dei ruoli dell’anno precedente o di dati e denunce già acquisiti e non modificati, il Comune può procedere alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo senza notificare preventivamente un nuovo avviso di accertamento, nei limiti previsti dall’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

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