Cassazione Penale, Sentenza n. 24006/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con sentenza del GIP del Tribunale di Biella dell'8.11.2023, che aveva chiesto la liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente il giudice della cognizione di Biella, sul presupposto che la pena sostitutiva non era in carico al suo ufficio e che solo il giudice che l'aveva disposta disponeva delle informazioni necessarie per valutarne l'esecuzione e la partecipazione all'opera rieducativa. Il giudice dell'esecuzione di Biella ha invece sollevato conflitto negativo, richiamando la giurisprudenza di legittimità che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza sulla liberazione anticipata del condannato ammesso ai lavori di pubblica utilità. Il difensore ha aderito a tale impostazione, mentre il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di competenza del magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto negativo di competenza dichiarando competente il magistrato di sorveglianza di Catanzaro e disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. La decisione si fonda sull'orientamento già espresso in tema di applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e, soprattutto, sul dato testuale dell'art. 69-bis ord. pen., che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale a concedere o negare il beneficio, con reclamo al tribunale di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p.
viene richiamato per qualificare la vicenda come conflitto negativo di competenza, poiché i giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona
art. 69-bis ord. pen.
è la norma decisiva: la competenza funzionale a concedere o negare la liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza, con reclamo al tribunale di sorveglianza
art. 54 ord. pen.
richiamato nel percorso che ha esteso la liberazione anticipata anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
art. 47, comma 12-bis, ord. pen.
indicato come disposizione che subordina il beneficio alla verifica del concreto recupero sociale e del positivo evolversi della personalità
artt. 57 e 76 legge n. 689 del 1981
richiamati nel combinato disposto che ha consentito l'applicazione della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità
d.lgs. n. 150 del 2022
citato nel quadro della riforma delle pene sostitutive, ma ritenuto non idoneo a spostare la competenza dal magistrato di sorveglianza al giudice della cognizione
d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112
richiamato per la formulazione vigente dell'art. 69-bis ord. pen., confermativa della competenza del magistrato di sorveglianza
legge 26 luglio 1975, n. 354
cornice ordinamentale della disciplina penitenziaria e del beneficio della liberazione anticipata
legge n. 689 del 1981
richiamata per il sistema delle pene sostitutive e il collegamento con la disciplina della liberazione anticipata
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, la competenza funzionale a decidere sulla concessione o sul diniego del beneficio spetta al magistrato di sorveglianza quando la legge gli attribuisce espressamente tale potere, senza che possano prevalere esigenze sistematiche di concentrazione presso il giudice che ha disposto o esegue la pena.
- La liberazione anticipata può essere riconosciuta anche al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in forza del combinato disposto delle norme penitenziarie e della disciplina delle pene sostitutive.
- La "riserva di compatibilità" prevista per la disciplina delle pene sostitutive non esclude l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario che non siano richiamate espressamente e che risultino compatibili con il sistema, come l'art. 69-bis ord. pen.
- La disponibilità di elementi informativi sul percorso esecutivo non è di per sé ragione sufficiente per sottrarre la competenza al magistrato di sorveglianza, poiché tale ufficio dispone di strumenti istruttori e di interlocuzione idonei a valutare la condotta del condannato e il suo recupero sociale.
- Quando un conflitto negativo di competenza riguarda la medesima istanza di beneficio penitenziario, deve prevalere il criterio legale che individua il giudice funzionalmente competente, anche se altri giudici ritengano di essere più vicini al titolo esecutivo o alla gestione materiale della pena.
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