Sentenza n. 2997/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento – previa tutela cautelare - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan sulla richiesta di un appuntamento al fine di formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan sulla richiesta di un appuntamento necessario a formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nelle more del giudizio, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato la ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. La ricorrente non ha contestato tale comunicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha convocato la ricorrente per consentirle di formalizzare l'istanza di visto per motivi di studio, realizzando così l'utilità perseguita con il ricorso. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso alla ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro cui la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta o un atto idoneo a soddisfare integralmente l'utilità perseguita dal ricorrente, e tale sopravvenienza non è contestata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nella controversia sul silenzio relativo alla fissazione di un appuntamento presso una rappresentanza diplomatica per formalizzare una domanda di visto, la convocazione dell'interessato da parte della sede competente può determinare la cessazione della materia del contendere, se realizza l'utilità oggetto della domanda giudiziale.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla ragionevolezza del termine entro il quale l'amministrazione ha riscontrato positivamente la richiesta, fermo restando il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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