Sentenza n. 1288/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio e conseguente soppressione del titolo, nonché preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un patentino rilasciato nel 2002 e già rinnovato in precedenza, ha impugnato il diniego di rinnovo motivato dalla distanza inferiore a 100 metri rispetto a una rivendita speciale istituita presso un distributore di carburanti. Ha dedotto, in sintesi: 1) violazione della disciplina previgente, applicabile secondo il ricorrente perché la domanda di rinnovo era stata presentata prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 51/2021; 2) erronea considerazione della rivendita speciale quale elemento ostativo, sostenendo che la disciplina previgente rilevasse soltanto la presenza di un distributore automatico e che la rivendita speciale non ne fosse dotata; 3) illegittimità dell’autorizzazione della rivendita speciale, perché rilasciata dopo il patentino e a distanza inferiore a quella minima; 4) contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto al precedente rinnovo, nel quale la rivendita speciale era stata ritenuta destinata a una clientela differenziata; 5) eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione di legge.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. L’art. 7, comma 3, lett. c), del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, impone di valutare la distanza dell’esercizio dalla rivendita più vicina, comunque non inferiore a 100 metri; l’art. 9, comma 3, stabilisce inoltre che il rinnovo è subordinato alla sussistenza delle medesime condizioni richieste per il rilascio. Il rinnovo costituisce una nuova valutazione dei requisiti e non una mera prosecuzione automatica del titolo precedente. Poiché il provvedimento finale è stato adottato dopo l’entrata in vigore della modifica regolamentare, l’Amministrazione ha correttamente applicato la disciplina vigente al momento della decisione, secondo il principio tempus regit actum, in assenza di disposizioni transitorie. La nozione di rivendita utilizzata dall’art. 7, comma 3, lett. c), è generale e comprende sia le rivendite ordinarie sia quelle speciali; il fatto che la disposizione menzioni espressamente le sole rivendite ordinarie in altra lettera dello stesso comma conferma che, ove tale limitazione non sia prevista, essa non può essere introdotta in via interpretativa. La rivendita speciale già autorizzata costituiva quindi un fattore ostativo al rinnovo. Il TAR ha inoltre ritenuto estranea e comunque non più utilmente deducibile la contestazione della legittimità dell’autorizzazione della rivendita speciale, trattandosi di titolo autonomo, efficace e ormai consolidato, che non doveva essere riesaminato nel procedimento relativo al rinnovo del patentino. Il precedente rinnovo non impediva l’applicazione della disciplina sopravvenuta. Respinta anche la censura di violazione o elusione del giudicato, riferita a una diversa vicenda amministrativa regolata da un quadro normativo superato. Spese del giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, lett. c), D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal D.M. 12 febbraio 2021, n. 51
Ai fini dell’adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all’esercizio del richiedente, valutano: […] c) la distanza dell’esercizio dalla rivendita più vicina, comunque non inferiore a 100 metri.
La distanza minima di 100 metri deve essere verificata rispetto alla rivendita più vicina senza distinguere, in assenza di un’espressa limitazione normativa, tra rivendita ordinaria e rivendita speciale.
art. 9, comma 3, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal D.M. 12 febbraio 2021, n. 51
Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per il rilascio del patentino.
Il rinnovo richiede la verifica attuale dei requisiti previsti per il rilascio del patentino e non opera come automatica prosecuzione del titolo precedente.
D.M. 12 febbraio 2021, n. 51
La modifica regolamentare è entrata in vigore il 5 maggio 2021 ed è stata applicata al provvedimento finale di diniego adottato successivamente, in base al principio tempus regit actum.
art. 6, comma 2, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38
L’istituzione della rivendita è consentita nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2.
La disposizione è richiamata nell’argomentazione del ricorrente in relazione alla distanza per l’istituzione delle rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburanti; il TAR non ha tuttavia accolto la contestazione dell’autorizzazione della rivendita speciale nel procedimento di rinnovo del patentino.
Massime di principio
- Il rinnovo di un patentino per la vendita di generi di monopolio comporta una nuova e attuale verifica di tutti i requisiti previsti per il rilascio, sicché il titolare non vanta un diritto alla prosecuzione automatica del titolo già rilasciato.
- In assenza di disposizioni transitorie, la pubblica amministrazione deve applicare al procedimento la disciplina normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, anche quando l’istanza sia stata presentata sotto il vigore della disciplina precedente.
- Quando una norma regolamentare richiede una distanza minima dalla rivendita più vicina senza distinguere tra rivendita ordinaria e rivendita speciale, il requisito si applica a entrambe le categorie.
- Nel procedimento relativo al rinnovo di un titolo, l’amministrazione può assumere come dato ostativo l’esistenza di un diverso titolo autorizzatorio ancora efficace e consolidato, senza doverne riesaminare d’ufficio la legittimità; la contestazione di tale diverso titolo deve essere proposta nell’ambito e nei termini propri della relativa vicenda amministrativa.
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