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Sentenza

Sentenza n. 14476/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento ​della graduatoria finale adottata all’esito della procedura di cui all’avviso pubblico di Roma capitale prot. QD/2025/0015078 del 17 aprile 2025 «Roma creativa 365. Cultura tutto l’anno» – sez. 1/A, pubblicata da Zétema progetto cultura s.r.l. originariamente in data 3 luglio 2025, successivamente rettificata in data 10 luglio 2025, in data 21 luglio 2025, al fine di inserirvi la valutazione di parte ricorrente, e, da ultimo, in data 8 agosto 2025, della relativa approvazione anche se non nota; ove occorra: - degli avvisi di pubblicazione e/o rettifica della graduatoria, anche se non conosciuti, con particolare riguardo a quello del 21 luglio 2025 in cui disponeva l’inserimento della valutazione del progetto denominato «Arena Garbatella by Madison cinemas» presentato dal soggetto proponente Madison cinemas s.r.l., con il punteggio complessivo pari a 70 punti, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - della graduatoria municipale sezione 1 sottosezione 1/A adottata all’esito della procedura di cui all’avviso pubblico di Roma capitale prot. QD/2025/0015078 del 17 aprile 2025 «Roma creativa 365. Cultura tutto l’anno» – sez. 1/A, pubblicata da Zétema progetto cultura s.r.l., in data 3 luglio 2025 e della relativa approvazione anche se non nota; - di tutti i verbali e le valutazioni relativi alla procedura di cui all’avviso pubblico di Roma capitale prot. QD/2025/0015078 del 17 aprile 2025 «Roma creativa 365. Cultura tutto l’anno» – sez. 1/A, ivi compresi il verbale prot. QD20344 del 21 maggio 2025 del responsabile del procedimento, i verbali di attribuzione dei punteggi agli operatori partecipanti, con particolare riguardo ai verbali di valutazione del progetto presentato da Olivud s.r.l., anche se non conosciuti, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - del verbale della seduta straordinaria della commissione di valutazione del 15 luglio 2025 in cui è stato valutato il progetto presentato dalla ricorrente, anche se non conosciuto, ove occorra e nei limiti di interesse di parte ricorrente; - di tutte le schede di valutazione dei punteggi elaborate dalla commissione, con particolare riferimento a quelle relative al progetto presentato dall’operatore Olivud s.r.l. e quelle relative al progetto presentato da Madison cinemas; - degli elenchi esiti commissione relativi alla sezione 1/A stilati dalla commissione in ordine alla procedura di cui all’avviso pubblico di Roma capitale prot. QD/2025/0015078 del 17 aprile 2025 «Roma creativa 365. Cultura tutto l’anno», delle relative rettifiche e/o integrazioni, e di tutti gli ulteriori atti della commissione ad essi connessi, anche se non conosciuti, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - degli esiti della verifica amministrativa della documentazione di partecipazione ai fini dell’ammissibilità delle domande svolta da Zètema progetto cultura s.r.l. in qualità di soggetto gestore della procedura, e di tutti gli ulteriori atti ad essi connessi, anche se non conosciuti, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - ove occorra, della nota prot. QD/2025/0030104 del 23 luglio 2025 con la quale l’amministrazione resistente ha riscontrato la diffida trasmessa in data 11 luglio 2025 dalla ricorrente e confermato di aver proceduto alla valutazione del progetto presentato dalla ricorrente, nei limiti di interesse della ricorrente; - ove occorra, di tutti gli atti di indizione, svolgimento della procedura e valutazione dei progetti inoltrati, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - di tutti i provvedimenti di concessione dell’area di interesse nonché del contributo e/o altri vantaggi economici agli altri operatori concorrenti, con particolare riguardo alla Olivud s.r.l., ove adottati, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto, comportamento e/o provvedimento, anche se sconosciuto o non comunicato, presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, laddove pregiudizievole per i diritti e/o interessi legittimi di cui l’odierna ricorrente è titolare; nonché per la conseguente condanna degli enti intimati a rettificare la graduatoria finale relativa alla sez. 1/A della procedura di cui all’avviso pubblico di Roma capitale prot. QD/2025/0015078 del 17 aprile 2025 «Roma creativa 365. Cultura tutto l’anno» e, per l’effetto, assegnare l’area di interesse ed il richiesto finanziamento e/o contributo economico a parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202512467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione della procedura per l’assegnazione di contributi a progetti culturali, con particolare riferimento all’ammissione e al punteggio attribuito a un progetto concorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, gli atti di valutazione e gli atti connessi della procedura per l’accesso a contributi finanziari destinati a proposte culturali, chiedendone l’annullamento e la conseguente rettifica della graduatoria con assegnazione dell’area e del contributo. Ha dedotto che il progetto della controinteressata fosse stato presentato in tredici pagine, anziché nelle sei prescritte dalla lex specialis, ottenendo così un indebito vantaggio competitivo e un punteggio di 73 punti; secondo la ricorrente, ove fossero state considerate soltanto le prime sei pagine, il progetto non avrebbe raggiunto la soglia minima di 70 punti. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo non superata la prova di resistenza. La procedura non prevedeva l’assegnazione del contributo esclusivamente al primo classificato, ma a tutti i progetti che avessero conseguito almeno 70 punti, fino all’esaurimento delle risorse. Pertanto, anche l’eventuale esclusione del progetto della controinteressata, collocato con 73 punti, non avrebbe attribuito direttamente alla ricorrente, ferma a 70 punti, una concreta utilità: tra le due posizioni risultavano infatti ulteriori 68 progetti con punteggio superiore a quello della ricorrente, destinati a beneficiare del contributo prima di essa. Il Collegio ha comunque rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza della censura. Il superamento del limite dimensionale non costituiva causa di esclusione, poiché l’art. 8 dell’avviso elencava le cause di esclusione senza richiamare la prescrizione dell’art. 5 relativa alle dimensioni della domanda; un’esclusione fondata soltanto su tale violazione avrebbe contrastato con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Inoltre, le prescrizioni relative a carattere e impaginazione non erano imperative, anche perché l’allegato 3.1 consentiva una veste grafica differente. Considerando gli spazi vuoti e le descrizioni dei campi, le informazioni rilevanti del progetto non eccedevano comunque le sei pagine. Il TAR ha infine rilevato che la stessa ricorrente, applicando la propria metodologia di conteggio, avrebbe superato il limite dimensionale, in quanto il proprio progetto avrebbe raggiunto nove pagine includendo il piano di comunicazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 dell’avviso pubblico Roma Capitale del 17 aprile 2025

    Prevedeva il limite dimensionale della domanda progettuale, ma la sua violazione non è stata ritenuta automaticamente sanzionabile con l’esclusione.

  • Art. 8 dell’avviso pubblico Roma Capitale del 17 aprile 2025

    Individuava le cause di esclusione senza ricomprendere il superamento del limite dimensionale previsto dall’art. 5; il giudice ha valorizzato tale mancato richiamo in applicazione della tassatività delle cause di esclusione.

  • Allegato 3.1 dell’avviso pubblico Roma Capitale del 17 aprile 2025

    Prevedeva la possibilità di una diversa veste grafica, dimostrando il carattere non rigidamente imperativo delle prescrizioni su carattere e impaginazione.

Massime di principio

  • Quando una procedura comparativa per l’erogazione di contributi prevede l’ammissione al beneficio di tutti i progetti che raggiungono una soglia minima, fino all’esaurimento delle risorse, il concorrente che impugna l’ammissione o il punteggio di un altro partecipante deve dimostrare che l’accoglimento del ricorso gli procurerebbe una concreta utilità; non è sufficiente allegare la mera possibilità di avanzare in graduatoria.
  • La prova di resistenza è negativa quando, anche eliminando il progetto contestato, altri concorrenti collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente avrebbero comunque diritto al contributo prima di quest’ultimo, impedendo il conseguimento dell’utilità richiesta.
  • In una procedura amministrativa, una prescrizione relativa ai limiti dimensionali della domanda non può fondare l’esclusione se la lex specialis individua tassativamente le cause di esclusione e non include tra esse la violazione del limite dimensionale.
  • Le prescrizioni formali su carattere, impaginazione e veste grafica devono essere interpretate in modo non eccessivamente formalistico quando la stessa lex specialis ammette una veste grafica differente e le informazioni sostanziali restano contenute nel limite previsto.
  • La censura diretta a contestare il superamento del limite dimensionale da parte di un concorrente può risultare incoerente con il principio di non contraddizione qualora, applicando il medesimo criterio di conteggio, anche il progetto del ricorrente ecceda il limite previsto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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