Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6700/2020 del 10/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore e concessionario)

La controversia

La società contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento n. 68/2013 relativa a ICI per gli anni 2005, 2006 e 2007, per complessivi Euro 17.219,48, dei quali Euro 8.633,86 per sanzioni e interessi. Aveva chiesto la rideterminazione del debito ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, con la decurtazione degli accessori. La CTP di Terni aveva negato tale rideterminazione; la CTR dell’Umbria, con sentenza n. 219/1/16 depositata il 9 maggio 2016, aveva parzialmente accolto l’appello del Comune. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., sosteneva che la CTR avesse pronunciato sulle sanzioni in assenza di una domanda del Comune: secondo la ricorrente, l’appello riguardava soltanto l’individuazione della procedura di riscossione rilevante per la sanatoria, contestando che si dovesse considerare il ruolo in precedenza formato per Equitalia, poi annullato, anziché la successiva procedura ingiuntiva affidata a ICA dopo il 31 ottobre 2013. Con il secondo motivo contestava l’esclusione delle sanzioni dalla misura agevolativa, sostenendo che la finalità di sostegno ai debitori e la natura punitiva delle sanzioni giustificassero una lettura sistematica della disposizione, tale da ricomprenderle nella sanatoria.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava il vizio di pronuncia oltre i limiti della domanda ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anziché del n. 4, trattandosi di un vizio di nullità della sentenza; è stato comunque ritenuto infondato perché dall’atto di appello risultava che l’esclusione delle sanzioni dalla sanatoria era stata sottoposta al giudice e riproposta in appello, sicché la CTR poteva pronunciarsi sul punto. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha confermato che la misura agevolativa, avente natura eccezionale, è soggetta a interpretazione rigorosa e non può essere estesa alle sanzioni non espressamente comprese nella disposizione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario e accessori in favore della concessionaria e in Euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e accessori in favore del Comune. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è, comunque, da considerare infondato in quanto dalla lettura dell’atto di appello – in cui viene, tra l’altro, rilevato, quanto alle sanzioni oggetto di richiesta di sgravio, che le stesse “non sono neanche menzionate nella disposizione in parola (comma 618) e dunque non ricadono nell’agevolazione consentita dalla normativa per estinguere il debito” – risulta che tale aspetto era stato comunque proposto all’attenzione del giudice di prime cure e reiterato dinanzi al giudice dell’appello anche ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c. per cui tale circostanza era tale da giustificare una pronunzia sul punto da pare della CTR.

    Non sussiste violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la questione sulla quale il giudice ha deciso risulta proposta e reiterata dalla parte nell’atto di appello.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il profilo di inammissibilità attiene al fatto che una pronunzia in difetto di domanda di parte configura un vizio di nullità della sentenza da far eventualmente valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non, come operato dalla ricorrente, in riferimento ai nn. 3 e 5 della stessa disposizione, da ciò derivando la conseguenza che “l’erronea sussunzione dell’uno piuttosto che dell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso”(Cass. n. 5205/2016; n. 7268/2012).

    La denuncia di una pronuncia resa in difetto di domanda di parte deve essere proposta in cassazione come vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la sua erronea qualificazione sotto altri numeri comporta l’inammissibilità del motivo.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618

    La statuizione del giudice dell’appello – che ha escluso dalla sanatoria le sanzioni per essere la norma dell’art. 1 norma eccezionale come tale assoggettata al rigore della stretta interpretazione – è conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di portata applicativa delle misure agevolative tributarie laddove ha affermato che le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale ed impongono una interpretazione rigorosa essendo norme di sretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti in quanto costituenti deroga al principio dell capacità contributiva sancito dell’art. 53 Cost. (Cass. 21332/2008; n. 21144/2009).

    La misura agevolativa tributaria è di stretta interpretazione e non può essere estesa a componenti del debito non espressamente previste; di conseguenza, le sanzioni non rientrano nella sanatoria in assenza di un’espressa previsione normativa.

  • art. 53 Cost.

    La statuizione del giudice dell’appello – che ha escluso dalla sanatoria le sanzioni per essere la norma dell’art. 1 norma eccezionale come tale assoggettata al rigore della stretta interpretazione – è conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di portata applicativa delle misure agevolative tributarie laddove ha affermato che le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale ed impongono una interpretazione rigorosa essendo norme di sretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti in quanto costituenti deroga al principio dell capacità contributiva sancito dell’art. 53 Cost. (Cass. 21332/2008; n. 21144/2009).

    La Corte richiama il principio di capacità contributiva per giustificare il carattere eccezionale delle agevolazioni fiscali e la conseguente interpretazione rigorosa delle disposizioni che le introducono.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il vizio di pronuncia oltre i limiti della domanda deve essere denunciato in cassazione come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la sua deduzione sotto una diversa categoria di vizio comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che decida su una questione quando essa risulti proposta e reiterata dalla parte nell’atto di appello.
  • Le agevolazioni fiscali, in quanto eccezionali e derogatorie rispetto al principio di capacità contributiva, sono soggette a interpretazione rigorosa e non si estendono a fattispecie o componenti del debito non espressamente contemplate dalla legge; pertanto, una sanatoria che non menzioni le sanzioni non si applica a esse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.