Cassazione Civile, Ordinanza n. 05971/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio proposto da una società concessionaria della gestione di due autostrade contro il Ministero competente, per ottenere il pagamento di una somma rilevante a titolo di incrementi tariffari maturati nel triennio 2015-2017. La società assumeva che tali incrementi fossero stati riconosciuti come dovuti da un decreto ministeriale e che, nonostante il riconoscimento formale, il Ministero avesse poi congelato l’applicazione degli aumenti e quindi non avesse corrisposto le somme. Il Ministero proponeva opposizione deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, nel merito, contestando la pretesa. Nel regolamento di giurisdizione la società sosteneva che la domanda riguardasse una fase esecutiva del rapporto concessorio, di contenuto esclusivamente patrimoniale, avente ad oggetto l’adempimento di obbligazioni assunte nel contratto/convenzione e, comunque, rientrante nella riserva del giudice ordinario per indennità, canoni o altri corrispettivi. Il Ministero replicava che l’adeguamento tariffario dipendeva da valutazioni discrezionali e autoritative dell’amministrazione, con conseguente giurisdizione amministrativa.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto la tesi della ricorrente quanto al riparto di giurisdizione e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto il pagamento di somme connesse all’esecuzione del rapporto concessorio, cioè l’adempimento di obbligazioni patrimoniali derivanti dalla convenzione, senza che fosse richiesto un sindacato sull’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ha quindi affermato che, nella fase esecutiva successiva all’aggiudicazione, le controversie sui diritti e obblighi delle parti, compresi gli effetti economici degli adempimenti tariffari, appartengono al giudice ordinario. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 113 c.p.a.
rectius, 133, comma 1, lett. b)
La clausola di salvaguardia sulle controversie relative a indennità, canoni o altri corrispettivi è richiamata per sostenere che la domanda patrimoniale del concessionario resta fuori dalla giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Le controversie relative a rapporti di concessione di beni e servizi pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ma restano escluse quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel criterio generale sulla valutazione dei fatti allegati e dell'onere di provarli, ai fini dell'individuazione della natura della posizione giuridica dedotta.
L. 7 agosto 1990, n. 241
È menzionata come riferimento ai procedimenti amministrativi in cui l'amministrazione può adottare atti autoritativi anche nella fase successiva all'aggiudicazione.
Massime di principio
- Nelle concessioni di pubblici servizi, il discrimine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria coincide con lo spartiacque tra fase pubblicistica di affidamento e fase esecutiva del rapporto: una volta sorto il vincolo concessorio, le controversie sugli adempimenti contrattuali e sui loro effetti patrimoniali appartengono di regola al giudice ordinario.
- Il petitum sostanziale va individuato sulla base della causa petendi e dei fatti allegati, non della sola pronuncia formalmente richiesta; ai fini della giurisdizione conta la natura della posizione giuridica dedotta, non la fondatezza dei fatti allegati.
- La necessità per il giudice di interpretare la convenzione o di valutare la sussistenza dell’inadempimento non radica di per sé la giurisdizione amministrativa, se la controversia resta confinata alla determinazione di diritti e obblighi patrimoniali tra le parti.
- La giurisdizione amministrativa nella materia concessoria permane solo quando l’amministrazione eserciti poteri autoritativi che incidano direttamente sulla procedura di affidamento o su interessi pubblicistici previsti dalla legge; in assenza di tali poteri, la posizione del concessionario è di diritto soggettivo e la controversia è devoluta al giudice ordinario.
- Le domande di pagamento di corrispettivi, canoni o somme tariffarie dovute nell’esecuzione di un rapporto concessorio hanno natura patrimoniale e si collocano nell’area della cognizione del giudice ordinario, anche se il diritto azionato trae origine da atti concessori o provvedimenti presupposti.
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