L.R. Lombardia 15/2016
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il T.U. sanità lombardo rafforzando l’organizzazione della salute mentale, disciplinando autismo e disabilità complessa e riscrivendo la sanità veterinaria e la tutela degli animali d’affezione. Introduce organi di coordinamento, regole su presa in carico, rifugi, anagrafe, sanzioni e regolamenti attuativi. Alcune norme transitorie valgono fino a nuovi atti regionali; molte previsioni finanziarie sono riferite al bilancio 2016-2018.
Riforma del sistema sociosanitario lombardo su salute mentale, autismo/disabilità complessa e sanità veterinaria
Riforma del sistema sociosanitario lombardo
La legge regionale Lombardia n. 15 del 29 giugno 2016 interviene sul testo unico regionale in materia di sanità, riscrivendo la disciplina della salute mentale, introducendo una compiuta regolazione per autismo e disabilità complessa e aggiornando la materia della sanità pubblica veterinaria e degli animali d’affezione.
Area della salute mentale: ambito, finalità e obiettivi
L’area della salute mentale comprende le attività volte a promuovere la salute mentale e il benessere psicologico e a contrastare l’esclusione sociale connessa a disturbi psichici e altre patologie o problematiche. Vi afferiscono dipendenze, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, psichiatria, psicologia e disabilità psichica; la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza può essere funzionalmente ricondotta all’area materno-infantile.
Le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione devono essere svolte con integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali, in raccordo con consultori e servizio sociale professionale, con coinvolgimento delle famiglie e delle realtà sussidiarie del territorio. L’erogazione delle prestazioni è affidata a soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la programmazione delle ATS territorialmente competenti.
Gli obiettivi di salute includono, tra gli altri:
- diagnosi e trattamento dei disturbi mentali, neuropsichiatrici, da uso di sostanze e da dipendenza;
- inclusione, reinserimento sociale e scolastico;
- progetti terapeutici integrati con l’ambito sociale e lavorativo;
- valorizzazione del supporto tra pari e dei budget di salute;
- collaborazione con enti locali, tutela minori e amministrazione giudiziaria;
- riduzione dei ricoveri e potenziamento delle cure territoriali e domiciliari;
- continuità dei percorsi clinici e di vita;
- prevenzione primaria e secondaria, con attenzione alla fascia 14-25 anni;
- percorsi innovativi anche per patologie emergenti e tutela della salute fisica;
- formazione permanente degli operatori e riduzione di TSO e contenzioni meccaniche;
- presa in carico dei pazienti autori di reato;
- presa in carico globale di persone con disabilità e disturbi dello spettro autistico;
- percorsi di auto-aiuto;
- sperimentazione dello psicologo di base;
- prevenzione e presa in carico per le patologie psichiatriche perinatali.
Organizzazione dei servizi di salute mentale
I servizi dell’area salute mentale devono operare in modo coordinato e integrato, anche con altri dipartimenti e strutture organizzative, favorendo forme di collaborazione tra erogatori e con il terzo e quarto settore. I criteri di integrazione funzionale e gestionale sono approvati dalla ATS competente, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche.
È istituito presso l’assessorato competente il Tavolo per la salute mentale, con funzioni di monitoraggio e orientamento generale. In ogni ATS sono istituiti uno o più organismi di coordinamento per la salute mentale, fino al numero dei distretti; nella ATS della montagna è previsto un organismo per ciascun distretto. È inoltre possibile avvalersi di un Comitato tecnico di esperti per linee guida e sviluppo di percorsi di cura.
Articolazione dipartimentale e compiti delle unità operative
L’area salute mentale è organizzata in forma dipartimentale. Nelle ASST opera il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, articolato in unità operative per dipendenze, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, psichiatria, psicologia e servizi per la disabilità psichica.
Le unità operative devono garantire presa in carico e continuità dei percorsi di cura integrando ospedale e territorio. In particolare:
- le UOSD trattano dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali, compresi servizi per persone ristrette in carcere;
- le UONPIA svolgono prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione per l’età evolutiva e le disabilità dello sviluppo, in forte integrazione con l’area materno-infantile;
- le UOP presidiano il bisogno psichiatrico nei presidi ospedalieri e nelle reti territoriali, residenziali e semiresidenziali, compresi i pazienti autori di reato;
- le UOPsi si occupano della presa in carico psicologica lungo tutto il ciclo di vita e possono sperimentare modelli di psicologia di comunità e interventi integrati con medicina generale e aree specialistiche.
Le unità operano con linee d’azione e procedure condivise, sostenendo prevenzione, valutazione multidimensionale, diagnosi precoce e collaborazione con scuole, enti locali, servizi sociali, forze dell’ordine, tutela minori, amministrazione giudiziaria e altri soggetti del territorio.
Disabilità complessa e disturbi dello spettro autistico
La Regione promuove prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico e disabilità complessa, in coerenza con la normativa nazionale e con i principi europei e ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La disciplina mira a costruire una rete integrata tra servizi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi, con sostegno alla famiglia come risorsa attiva. Gli interventi riguardano tutte le età della vita e si fondano su diagnosi e valutazione secondo metodologie scientificamente riconosciute.
Tra le linee di sostegno regionali figurano:
- diagnosi precoce;
- accessibilità alle informazioni e ai servizi;
- partecipazione a ricerca nazionale e internazionale;
- integrazione con banche dati ministeriali per il monitoraggio epidemiologico e degli esiti;
- centri di riferimento specialistici regionali;
- presa in carico globale multiprofessionale, con gruppi di lavoro di esperti accreditati;
- accesso a terapie e approcci comportamentali coerenti con le linee guida ministeriali;
- formazione dei professionisti e dei pediatri;
- supporto e orientamento alle famiglie;
- coordinamento tra neuropsichiatria, psichiatria e servizi per la disabilità per garantire continuità di assistenza;
- disponibilità territoriale di posti tecnici in strutture accreditate;
- progettualità per inserimento lavorativo e percorsi di vita indipendente.
Sanità pubblica veterinaria: organizzazione e competenze ATS
Il titolo dedicato alla sanità pubblica veterinaria disciplina organizzazione e funzionamento dei servizi del dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale delle ATS. L’obiettivo è tutelare la salute umana e animale attraverso un coordinamento stretto tra i servizi e con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni della filiera zootecnica.
Il piano sociosanitario integrato lombardo, il piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e i relativi provvedimenti attuativi definiscono gli obiettivi da perseguire.
Alle ATS spettano funzioni di programmazione, coordinamento, gestione, supporto e verifica. Il dipartimento veterinario si articola in servizi di:
- sanità animale;
- igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;
- igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali d’affezione e interventi assistiti con animali.
Sono previste anche funzioni in materia di benessere animale, anagrafi zootecniche, gestione delle emergenze epidemiche, controllo delle zoonosi, dei sottoprodotti di origine animale, del farmaco veterinario, dei mangimi, della filiera del latte e della sperimentazione animale. Le ATS devono assicurare il governo di prossimità delle competenze specialistiche; i distretti veterinari hanno autonomia gestionale, tecnica e amministrativa nei limiti delle funzioni assegnate e operano secondo la definizione territoriale inserita nei POAS.
Il direttore generale della ATS è titolare del potere sanzionatorio nella materia veterinaria.
Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un piano quinquennale regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, che definisce politiche regionali, indirizzi operativi per le ATS, indicatori di contesto/processo/impatto/risultato, aree di ricerca scientifica, misure di supporto alle imprese della filiera agroalimentare ed export, criteri di valutazione degli interventi e coordinamento con il piano regionale della prevenzione e con il piano nazionale integrato.
La Giunta deve prevedere risorse vincolate per finanziare le attività e il raggiungimento degli obiettivi del piano.
Animali d’affezione e prevenzione del randagismo: principi generali
La Regione promuove la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d’affezione, riconoscendone la dignità di esseri viventi e condannando maltrattamento, abbandono e detenzione in isolamento. Le disposizioni si applicano anche agli animali di specie d’affezione che vivono liberi in contesti urbani ed extraurbani, con esclusione degli animali selvatici ed esotici.
Obblighi per i proprietari, divieti e anagrafe canina
Sono vietate, tra l’altro, pratiche di accattonaggio con animali troppo giovani o in cattive condizioni, la detenzione in spazi inadeguati, la privazione di adeguata attività motoria, l’uso di animali come premio o regalo, la vendita di cani o gatti non identificati o troppo giovani e la vendita di animali a minorenni.
Il cane deve essere iscritto all’anagrafe regionale entro 15 giorni dall’inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della cessione. L’identificazione mediante microchip, o altra metodologia indolore, è contestuale all’iscrizione. Devono essere comunicati entro 15 giorni i cambiamenti anagrafici e entro 7 giorni la scomparsa per furto o smarrimento.
I veterinari devono accertare la presenza del microchip o del tatuaggio leggibile. I proprietari e detentori devono garantire condizioni di vita adeguate a tutti gli animali d’affezione. I gatti liberi sono protetti; il loro allontanamento è ammesso solo se inevitabile per tutela o gravi motivi sanitari, con collocazione alternativa idonea. Viene definito il concetto di habitat della colonia felina.
Rifugi, canili e gestione delle strutture
I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili e gattili rifugio i cani vaganti dopo gli interventi sanitari, gli animali affidati dalla forza pubblica, quelli ceduti definitivamente dal proprietario e, compatibilmente, altri animali d’affezione.
I rifugi devono adottare misure per il controllo delle nascite; i cani ricoverati possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico. Le strutture devono garantire assistenza veterinaria e pronto soccorso, essere aperte al pubblico almeno quattro giorni la settimana per un minimo di quattro ore al giorno e consentire la presenza di volontari animalisti nelle attività di adozione e affidamento.
Competenze di Regione, ATS e Comuni in materia di randagismo
La Giunta istituisce l’anagrafe degli animali d’affezione e approva un piano regionale triennale per educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico e prevenzione del randagismo. Il piano contiene anche interventi educativi per responsabilizzare i proprietari, criteri di analisi del fenomeno dell’abbandono, criteri di utilizzo dei fondi statali, criteri di valutazione dell’efficacia degli interventi e criteri per la formazione professionale.
La Giunta deve riferire al Consiglio regionale con relazione triennale su interventi, risultati, coordinamento, andamento sanzionatorio e diffusione del randagismo.
Le ATS gestiscono l’anagrafe, l’accalappiamento, la raccolta dei gatti liberi per sterilizzazione e ricovero sanitario, il censimento delle colonie feline, il controllo demografico, la vigilanza e gli interventi di pronto soccorso e ricovero sanitario. Al direttore generale spettano i poteri sanzionatori e l’approvazione dei progetti attuativi.
I comuni devono predisporre le strutture di canile sanitario e rifugio, garantire il ricovero degli animali catturati o raccolti, svolgere vigilanza e accertamento con la polizia locale, realizzare campagne informative, predisporre sportelli per l’anagrafe e collaborare con le ATS e con associazioni e privati per la gestione delle colonie feline. Possono avvalersi di guardie volontarie delle associazioni riconosciute.
Cani smarriti, rinvenuti, eutanasia e divieti di sperimentazione
La scomparsa del cane va denunciata entro 7 giorni; chi ritrova un cane vagante deve avvisare tempestivamente ATS o polizia locale e consegnarlo al canile sanitario. Il proprietario deve ritirarlo entro 5 giorni e pagare i costi di cattura, cure e mantenimento, secondo criteri stabiliti dalla Giunta.
Gli animali ricoverati non possono essere destinati a sperimentazione. I metodi di accalappiamento devono evitare sofferenze inutili.
La soppressione di cani, gatti e altri animali d’affezione ricoverati, nonché dei gatti liberi, è ammessa solo in casi di grave malattia incurabile, sofferenza grave o comprovata pericolosità, e deve essere eseguita da veterinari con metodi eutanasici e previo trattamento anestetico. Ogni struttura deve tenere un registro degli animali soppressi.
Consulta regionale e volontariato
È istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, composta da rappresentanti regionali, ATS, comuni, associazioni, università, veterinari e Ufficio scolastico regionale. Essa esprime parere sul piano triennale e collabora con i servizi veterinari.
Le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o riconosciute a livello nazionale, con finalità di protezione degli animali e dell’ambiente, possono collaborare a educazione sanitaria e controllo demografico previo accordo con ATS o comuni.
Sanzioni e regolamento attuativo
Sono previste sanzioni amministrative per violazioni delle norme sugli animali d’affezione, sui divieti, sull’identificazione, sull’eutanasia e sulle strutture prive di SCIA. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS, anche tramite i comuni, e destinate agli interventi previsti dal capo.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve adottare un regolamento, sentita la Consulta e previa commissione consiliare, per disciplinare:
- anagrafe canina e felina;
- requisiti e funzionamento delle strutture di ricovero;
- gestione delle colonie feline e dei gatti liberi;
- accesso degli animali alle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- cessione e affido;
- riconoscibilità dei cani di assistenza;
- corretta gestione, detenzione e addestramento;
- requisiti di detenzione, incluso il divieto di catena salvo ragioni sanitarie o misure urgenti temporanee certificate dal veterinario.
Clausola valutativa
Nel testo unico è introdotta una clausola valutativa generale sulle politiche sociosanitarie regionali. Il Consiglio e la Giunta valutano risultati ed efficacia; la Giunta presenta al Consiglio una relazione biennale che illustra interventi, risorse, soggetti coinvolti, beneficiari, azioni di sistema, criticità e risultati, anche sulla base dei quesiti posti dal Comitato paritetico di controllo e valutazione.
Disposizioni transitorie
Per la salute mentale, dall’entrata in vigore della legge la nuova organizzazione dipartimentale integra le funzioni già svolte. Entro 6 mesi deve essere garantito il coordinamento delle unità operative durante la riorganizzazione; in ogni ASST opera un comitato di coordinamento diretto dal direttore generale, che cessa dopo 6 mesi. La ATS sovraintende ai comitati e i loro rappresentanti partecipano alla predisposizione del Piano di salute mentale regionale, da approvare entro un anno.
Per la materia veterinaria, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento continuano ad applicarsi, se compatibili, le disposizioni del regolamento regionale 5 maggio 2008, n. 2.
Aspetti finanziari
Le spese per gli interventi sulla salute mentale e sulla sanità pubblica veterinaria sono coperte, nei limiti della sostenibilità, con le risorse del bilancio regionale 2016-2018 allocate alla missione 13 “Tutela della salute”, programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”; per la veterinaria sono previste anche risorse della missione 13, programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”.
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