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Legge

L.R. Lombardia 17/2016

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 17/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia l’accreditamento, i requisiti, gli obblighi, i diritti e le sanzioni per chi svolge attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici del Consiglio regionale. Prevede un elenco pubblico, relazioni annuali dal secondo anno successivo all’accreditamento e un futuro regolamento della Giunta per i propri processi decisionali.

Trasparenza della rappresentanza di interessi presso il Consiglio regionale lombardo

Trasparenza della rappresentanza di interessi presso il Consiglio regionale lombardo

La legge regionale lombarda disciplina l’attività di rappresentanza di interessi presso il Consiglio regionale, qualificandola come attività concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici. L’obiettivo è ampliare la base informativa dei decisori pubblici e valorizzare il ruolo delle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda i processi decisionali pubblici svolti nella sede del Consiglio regionale, con particolare riferimento all’esame e all’approvazione di leggi e regolamenti regionali, nonché degli atti di programmazione e pianificazione.

Sono considerati:

  • rappresentanti di interessi i soggetti incaricati di rappresentare portatori di interessi presso i decisori pubblici;
  • portatori di interessi soggetti, organizzazioni, enti, società, associazioni, fondazioni e comitati, con esclusione di associazioni e comitati aventi finalità contingenti e rilievo territoriale limitato;
  • decisori pubblici il Presidente e i componenti della Giunta regionale, i sottosegretari regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti regionali e altri soggetti che concorrono ai processi decisionali pubblici, inclusi i loro collaboratori.

Non rientrano nella rappresentanza di interessi le dichiarazioni e il materiale depositato nel corso di audizioni davanti alle commissioni consiliari, né la partecipazione a convegni o iniziative pubbliche con presenza di decisori pubblici.

Accreditamento e elenco dei rappresentanti di interessi

Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici deve accreditarsi presso il Consiglio regionale, che inserisce il soggetto in un apposito elenco pubblico aggiornato sul sito istituzionale.

Ai fini dell’accreditamento devono essere comunicati, mediante dichiarazione sostitutiva:

  • i dati anagrafici e il domicilio, se persona fisica;
  • denominazione, sede e dati delle persone che svolgono stabilmente l’attività, se l’attività è svolta da un soggetto giuridico;
  • i dati identificativi del portatore di interessi;
  • la descrizione dell’attività da svolgere e i potenziali destinatari delle relazioni istituzionali.

Il Consiglio regionale può autorizzare l’iscrizione anche per i dipendenti e collaboratori preposti ai rapporti con i decisori pubblici, quando la richiesta sia presentata direttamente dal portatore di interessi.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deve disciplinare le modalità di gestione dell’elenco.

Soggetti automaticamente accreditati

Sono automaticamente accreditati e inseriti nell’elenco:

  • i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri richiamati dalla normativa camerale;
  • i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore riconosciute formalmente da atti del Consiglio regionale o della Giunta regionale come partecipanti a tavoli istituzionali di confronto regionale.

Tali organizzazioni comunicano all’Ufficio di presidenza i nominativi dei propri rappresentanti e possono adempiere direttamente anche agli obblighi annuali di relazione.

Requisiti e divieti di accreditamento

Per accreditarsi il rappresentante di interessi deve:

  • aver compiuto 18 anni e godere dei diritti civili;
  • non aver riportato condanne definitive a pena detentiva superiore a 12 mesi per delitti dolosi contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici, salvo estinzione del reato o riabilitazione;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali, salvo riabilitazione.

I requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di accreditamento; per i soggetti giuridici valgono per le persone fisiche indicate nella domanda.

Non possono accreditarsi, né svolgere attività di rappresentanza di interessi:

  • consiglieri regionali, assessori, sottosegretari e presidenti della Regione, nonché chi abbia ricoperto tali cariche negli ultimi 12 mesi, se riferiti alla stessa legislatura;
  • membri del Governo nazionale, delle Camere o del Parlamento europeo;
  • dirigenti della Regione o amministratori/dirigenti degli enti del sistema regionale indicati dalla normativa richiamata;
  • dipendenti della Regione e degli enti del sistema regionale;
  • organi di vertice regionali e nazionali di partiti, movimenti e associazioni politiche.

La perdita dei requisiti o la sopravvenienza di cause di divieto deve essere comunicata tempestivamente; in tali casi il Consiglio regionale procede alla cancellazione d’ufficio dall’elenco.

Obblighi comportamentali e relazione annuale

Il rappresentante accreditato deve attenersi a regole di comportamento improntate a:

  • trasparenza e tracciabilità;
  • correttezza e non fuorvianza delle informazioni fornite;
  • divieto di indurre i decisori a violare regole di comportamento o di esercitare pressioni indebite;
  • divieto di elargire o promettere utilità, anche indirette.

L’accreditamento è subordinato alla sottoscrizione di un impegno scritto al rispetto di tali regole.

Dal secondo anno successivo all’accreditamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve essere trasmessa una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, contenente:

  • l’elenco delle attività di rappresentanza poste in essere;
  • l’elenco dei decisori pubblici coinvolti.

Le strutture del Consiglio regionale possono richiedere integrazioni informative; la relazione è trasmessa ai consiglieri interessati e pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita sezione dell’elenco.

Diritti dei soggetti accreditati

Il rappresentante accreditato può:

  • presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e altre comunicazioni inerenti l’interesse rappresentato;
  • accedere alle sedi istituzionali del Consiglio regionale e acquisire documenti relativi ai processi decisionali, secondo la normativa vigente.

Sanzioni e procedimento sanzionatorio

Se un decisore pubblico ritiene violata la disciplina, deve darne immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale, che provvede sulle eventuali sanzioni.

Le violazioni degli obblighi e la falsità delle informazioni nella relazione annuale sono sanzionate con:

  • censura;
  • sospensione;
  • nei casi più gravi, revoca dell’accreditamento.

La gradazione delle sanzioni è rimessa all’Ufficio di presidenza secondo procedure proprie. Prima della sanzione l’interessato deve poter presentare controdeduzioni entro 15 giorni. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nella sezione web dedicata.

In caso di revoca, una nuova iscrizione non può essere chiesta prima di 2 anni. La falsità delle dichiarazioni rese all’atto dell’accreditamento o negli aggiornamenti successivi comporta inoltre l’applicazione degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000.

Rappresentanza di interessi presso Giunta regionale ed enti del sistema regionale

La Giunta regionale deve adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, un regolamento regionale per disciplinare la rappresentanza di interessi nei propri processi decisionali pubblici e in quelli degli enti del sistema regionale indicati dalla normativa regionale richiamata.

Il regolamento non si applica alle attività svolte dai singoli componenti in tavoli tecnici, osservatori, consulte o altri organismi di rappresentanza e consultazione regolati da leggi, regolamenti o deliberazioni della Giunta.

Per le violazioni del regolamento si applicano le stesse sanzioni previste per il Consiglio regionale.

Disposizioni finanziarie

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, poiché deve avvenire con le risorse umane e strumentali già disponibili.

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