L.R. Lombardia 14/2016
Legge di semplificazione 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene soprattutto su due testi regionali: la l.r. 29/2006, modificando tempi e modalità dei referendum per fusioni/incorporazioni di comuni, e la l.r. 10/2003, con aggiornamenti su tributi regionali, rateazioni, sanzioni e destinazione di entrate. Contiene anche norme finanziarie per il triennio 2016-2018. Diverse disposizioni sono poi state abrogate.
Legge di semplificazione 2016: modifiche a normativa su circoscrizioni comunali, tributi regionali e bilancio
Legge di semplificazione 2016
La legge regionale Toscana n. 14 del 26 maggio 2016 introduce interventi di semplificazione in ambito istituzionale, tributario e finanziario. La disciplina è in gran parte modificativa di leggi regionali vigenti, con effetti principalmente su procedure di fusione/incorporazione dei comuni, gestione della tassa automobilistica e destinazione di risorse di bilancio della Regione Toscana.
Ambito istituzionale: fusioni e incorporazioni di comuni
Le modifiche alla l.r. 29/2006 riguardano soprattutto la calendarizzazione delle fasi procedurali e le modalità dei referendum consultivi comunali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.
In particolare:
- alcuni termini procedurali sono anticipati, con sostituzione di riferimenti da marzo a gennaio, da giugno ad aprile, da luglio a maggio e da settembre a luglio;
- i referendum per le fusioni si svolgono nella stessa data, il cosiddetto “Referendum Day”, di norma in una domenica di ottobre e comunque dopo la scadenza dei termini previsti per le fasi precedenti;
- sono introdotti modelli specifici di scheda per i casi di incorporazione contestuale di due o più comuni in un comune contermine e per i casi in cui il referendum su un comune contiguo possa rendere contigui altri comuni inizialmente non contermini;
- è prevista la possibilità di indire, nella stessa data, ulteriori referendum consultivi nei comuni potenzialmente divenuti contermini, così da consentire un più ampio procedimento di incorporazione;
- le disposizioni relative ai comuni non contermini acquistano efficacia solo quando entrano in vigore le norme che rendono contermini tali comuni al comune incorporante.
Il procedimento legislativo successivo al referendum viene rafforzato prevedendo che il Presidente del Consiglio regionale trasmetta i pareri e i risultati alla commissione consiliare competente e che il Consiglio regionale deliberi, di norma, entro quarantacinque giorni dal verbale dell’ufficio centrale per il referendum, in tempo utile per l’entrata in vigore della legge di fusione il 1° gennaio dell’anno successivo.
Decorrenza delle modifiche istituzionali
Le modifiche ai termini procedurali e alla deliberazione consiliare si applicano dal 1° gennaio 2017. Le disposizioni sui nuovi quesiti referendari e sui relativi modelli si applicano anche ai procedimenti legislativi di fusione già avviati alla data di entrata in vigore della legge. La Giunta regionale può aggiornare o modificare con deliberazione i modelli dell’allegato B bis.
Ambito tributario: modifiche alla l.r. 10/2003
La legge interviene sul testo unico dei tributi regionali con misure che incidono sulla tassa automobilistica, sulle entrate ambientali e sulle modalità di riscossione, accertamento e rateizzazione.
Tra le principali previsioni:
- dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione prevista per alcuni pagamenti è estesa in via sperimentale anche ai pagamenti effettuati mediante domiciliazione bancaria;
- in prima applicazione e per un periodo non superiore al triennio, il servizio di supporto alla domiciliazione è svolto dal Tesoriere regionale, secondo modalità applicative stabilite dalla Giunta;
- vengono aggiornati alcuni termini relativi a disposizioni transitorie connesse alla tassa automobilistica;
- è soppressa una delle componenti del fondo ambientale, che assume la denominazione di “Fondo per investimenti di tipo ambientale”;
- il regime dei tributi sui rifiuti viene coordinato includendo anche i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o classificati come operazioni D10;
- per tali impianti è confermata l’applicazione del 20% dell’importo ordinario previsto.
Sono inoltre riviste le disposizioni procedurali in materia di accertamento e riscossione:
- l’atto di accertamento segue la ricezione del processo verbale di constatazione;
- l’avviso deve motivare il provvedimento anche per rinvio al processo verbale e indicare la quantificazione della base imponibile;
- se il trasgressore non adempie entro i termini, il dirigente competente emette ordinanza di ingiunzione;
- è ammessa la notificazione anche via PEC.
Rateizzazione dei tributi regionali
La rateizzazione è ampliata e resa più flessibile:
- su richiesta dell’interessato che dimostri una difficoltà economica, il pagamento può essere dilazionato in rate mensili fino a 30, se il debito complessivo è inferiore a 50.000 euro;
- se il debito è pari o superiore a 50.000 euro, la rateizzazione può arrivare fino a 72 rate mensili;
- la richiesta deve essere presentata entro la scadenza del pagamento;
- se la richiesta è tardiva, nel piano si computano anche sanzioni e oneri accessori;
- il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio.
Regime transitorio, rimborsi e coperture finanziarie
È previsto il rimborso, su istanza dell’interessato, delle sanzioni e degli interessi accessori sulla tassa automobilistica eventualmente versati tra il 1° aprile 2016 e la data di entrata in vigore della legge.
La legge contiene inoltre norme finanziarie per il bilancio regionale 2016-2018:
- stima maggiori entrate derivanti da alcune modifiche alla disciplina tributaria e ne destina una parte al Fondo di riserva;
- quantifica le entrate attese dagli interventi sui tributi ambientali e sui rifiuti per il triennio 2016-2018;
- destina tali risorse a interventi in materia ambientale, con ripartizione tra difesa del suolo, rifiuti, aree protette, spese correnti e spese in conto capitale;
- per il 2018 è disposta una variazione compensativa tra missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e missione “Fondi e accantonamenti”.
Disposizioni successive e stato di efficacia
La legge presenta una forte componente temporale e di bilancio, riferita in larga parte agli esercizi 2016-2018. Alcune disposizioni risultano espressamente abrogate da successive leggi regionali, e parti del testo indicato sono già prive di utilità applicativa attuale, soprattutto quelle strettamente collegate a procedure finanziarie o a esercizi ormai conclusi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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