R.R. Lombardia 7/2016
Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce, per la Lombardia, servizi, standard qualitativi e dotazioni minime di ostelli, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast e rifugi, oltre ai requisiti minimi degli alloggi locati per finalità turistiche. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, ma alcune parti e allegati sono stati aggiornati o abrogati nel 2025; restano previsti adeguamenti transitori per le strutture esistenti e deroghe per immobili vincolati.
Disciplina dei servizi, standard minimi e requisiti delle strutture ricettive non alberghiere e delle locazioni turistiche in Lombardia
Disciplina dei servizi e requisiti delle strutture ricettive non alberghiere e delle locazioni turistiche in Lombardia
Il regolamento, emanato in attuazione dell’art. 37 della l.r. Lombardia 27/2015, definisce servizi, standard qualitativi, dotazioni minime e requisiti strutturali/igienico-sanitari di diverse tipologie ricettive non alberghiere nel territorio regionale. Dal 2025 il testo include anche una disciplina specifica per gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche, comprese le locazioni brevi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- ostelli per la gioventù;
- case e appartamenti per vacanze;
- foresterie lombarde;
- locande;
- bed & breakfast;
- rifugi alpinistici ed escursionistici;
- alloggi o porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, comprese le locazioni brevi ex art. 4 del d.l. 50/2017.
Le disposizioni operano esclusivamente in Lombardia.
Servizi, standard e dotazioni per le varie tipologie
Per ciascuna tipologia sono rinviati specifici allegati tecnici, che individuano standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie.
Per ostelli, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast, gli immobili devono comunque essere conformi alle norme tecniche e igienico-sanitarie vigenti per la relativa categoria edilizia o abitativa.
Per i rifugi, oltre alle dotazioni minime, il regolamento richiede specifiche condizioni di sicurezza, approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti e apertura stagionale minima.
Ostelli per la gioventù
Gli ostelli devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e rispettare gli standard e le dotazioni minime dell’allegato A.
Devono inoltre essere conformi alle norme su accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, nonché ai requisiti di sicurezza antincendio e tutela di lavoratori e clienti. La previsione specifica sui requisiti di accessibilità è risultata abrogata nel 2025, ma resta il richiamo generale alla normativa vigente.
Case e appartamenti per vacanze
Le case e appartamenti per vacanze devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e rispettare l’allegato B.
Devono essere agibili e in buono stato di conservazione e manutenzione.
Foresterie lombarde
I locali destinati a foresteria lombarda devono avere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e rispettare l’allegato C.
Le camere per gli ospiti devono essere accessibili senza attraversare la camera da letto e i servizi riservati alla famiglia o ad altri ospiti.
Ai fini promozionali, chi esercitava l’attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015 può continuare a usare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda, salvo l’obbligo di adeguamento previsto per il regime transitorio. Le foresterie possono altresì promuoversi con il termine affittacamere, purché in affiancamento a quello di foresteria lombarda.
Locande
Le locande devono rispettare le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e gli standard dell’allegato D.
Anche per le locande è richiesto che le camere ospiti siano accessibili senza attraversare camere o servizi ad uso esclusivo della famiglia o di altri ospiti.
Per i locali costruiti dopo l’entrata in vigore della l.r. 27/2015 e per quelli di nuova costruzione destinati a locanda, si applicano inoltre le specifiche caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie dell’allegato D bis.
Bed & breakfast
I bed & breakfast devono rispettare i requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei locali di civile abitazione e gli standard dell’allegato E.
Le camere per gli ospiti devono essere accessibili senza attraversare camere o servizi riservati alla famiglia o ad altri ospiti.
Per la prima colazione il titolare deve osservare il regolamento (CE) 852/2004, compresi i requisiti igienico-sanitari, la formazione HACCP, il piano di autocontrollo e la compilazione della sezione attività economiche in campo alimentare nella SCIA.
Se il titolare ha adempiuto a tali obblighi, anche i collaboratori familiari e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la colazione. In mancanza di tali presupposti, la colazione può essere fornita solo con alimenti preconfezionati oppure tramite convenzione con imprese alimentari registrate, con bevande calde e fredde in self service.
Deve essere presente uno spazio comune per lettura, intrattenimento, usi polivalenti e consumazione della prima colazione.
Rifugi alpinistici ed escursionistici
I rifugi devono disporre di:
- acqua potabile conforme al d.lgs. 31/2001, oppure di un idoneo sistema di potabilizzazione quando la fornitura non sia garantita sin dalla captazione;
- impianti tecnologici conformi, inclusi impianti elettrici, apparati per energie rinnovabili e riscaldamento con certificazione di conformità;
- adeguati sistemi di prevenzione incendi;
- porte d’esodo apribili anche verso l’interno;
- cassetta di primo soccorso con dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal d.m. 388/2003;
- sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i Comuni.
La captazione idrica può avvenire anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio o da raccolta di acqua piovana. Se l’acqua non può essere erogata in modo costante come potabile, devono essere esposti cartelli almeno in italiano e inglese che avvisino della non potabilità, fermo restando l’obbligo di assicurare acqua per uso alimentare.
In assenza di captazioni idriche per uso alimentare nel bacino locale e quando non siano utilizzabili sistemi tipo Imhoff per ragioni di affluenza o vincoli tecnici, è consentito l’uso di fosse settiche, fitodepurazione o sistemi similari. Le attività non collegate alla fognatura pubblica devono usare prevalentemente detergenti biologici biodegradabili.
I rifugi devono garantire un’apertura stagionale minima di 80 giorni, anche non consecutivi, con pubblicità del periodo di apertura e delle sue variazioni e comunicazione al Comune e alla direzione regionale competente.
I rifugi alpinistici e quelli escursionistici devono rispettivamente i requisiti strutturali e igienico-sanitari degli allegati F e G.
Alloggi dati in locazione per finalità turistiche
Gli alloggi, o porzioni di essi, dati in locazione per finalità turistiche devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e i requisiti minimi e servizi dell’allegato G bis.
Devono inoltre essere agibili e in buono stato di conservazione e manutenzione.
Titoli abilitativi, SCIA e documentazione
Per ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici l’attività è avviata con SCIA al Comune competente.
Alla SCIA devono essere allegati:
- dichiarazione dei servizi offerti e del rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime;
- planimetria dell’unità immobiliare o della porzione, firmata da tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione di dati catastali, superficie utile, altezza, posti letto, vani comuni, vani riservati ed eventuali pertinenze, nonché superfici finestrate.
Per le case e appartamenti per vacanze e per le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, alla comunicazione prevista dalla l.r. 27/2015 deve essere allegata una riproduzione della planimetria corrispondente allo stato di fatto, in scala catastale 1:200 oppure 1:100 o 1:50.
La modulistica unificata per SCIA e comunicazioni è approvata con decreto della direzione generale competente ed è vincolante per i Comuni.
Contrassegni identificativi
Le strutture ricettive non alberghiere devono esporre un contrassegno identificativo recante:
- logo della specifica tipologia;
- marchio Regione Lombardia;
- logo turistico “inLombardia”;
- eventuale logo della zona o del percorso turistico.
I contrassegni sono riprodotti dai titolari secondo dimensioni, forme, colori e immagini stabiliti con delibera di Giunta e devono essere esposti visibilmente all’esterno dell’ingresso principale. Non hanno natura di messaggio pubblicitario.
Altezze minime
Per camere da letto e unità abitative di case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast e alloggi dati in locazione per finalità turistiche, l’altezza minima netta è quella prevista dalle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti.
Regime transitorio, adeguamenti e deroghe
Le strutture esistenti devono adeguarsi entro termini differenziati:
- ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast: adeguamento agli allegati A, B ed E entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, salvo gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali;
- attività di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015: adeguamento all’allegato C entro un anno, con esclusione dei requisiti dimensionali;
- rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento: adeguamento agli allegati F e G entro tre anni; per l’accessibilità ai disabili, la regola si applica ai soli rifugi escursionistici esistenti sottoposti a ristrutturazione, mentre per gli altri resta l’obbligo di adottare accorgimenti migliorativi della fruibilità.
In caso di mancato adeguamento, Comune e Provincia/Città metropolitana adottano i provvedimenti conseguenti secondo la l.r. 27/2015.
Per le strutture ricettive disciplinate dal regolamento, insediate o da insediare in edifici anteriori all’introduzione del certificato di agibilità, o sottoposti a tutela storico-artistica, monumentale o ambientale/architettonica, è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali e dimensionali. La deroga vale anche per gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche.
Aggiornamento degli allegati e modifiche successive
Gli allegati tecnici possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
Nel tempo il regolamento è stato modificato, tra l’altro, per:
- includere la disciplina degli alloggi locati per finalità turistiche;
- introdurre l’allegato G bis;
- sostituire la disciplina dei contrassegni identificativi;
- aggiornare alcune previsioni sui rifugi e sulle altezze minime.
Abrogazioni e decorrenza
Con l’entrata in vigore del regolamento sono stati abrogati:
- l’art. 3 e l’allegato D del r.r. 5/2009, relativi agli standard minimi delle case e appartamenti per vacanze;
- gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del r.r. 2/2011, relativi a case per ferie e ostelli per la gioventù.
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
Valutazione di attualità
La disciplina è in parte ancora rilevante per la regolazione delle strutture ricettive non alberghiere e delle locazioni turistiche in Lombardia, ma alcune disposizioni originarie sono state modificate o abrogate nel 2025. Nonostante ciò, il testo conserva utilità pratica per gli operatori del settore e per la verifica dei requisiti vigenti.
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