R.R. Lombardia 6/2016
Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Lombardia 20 luglio 2016, n. 6 modifica l’art. 9 del r.r. 2/2012, precisando che sono finanziabili, con risorse regionali, le spese omnicomprensive di patrocinio legale per interventi di bonifica/ripristino ambientale nei limiti dell’80% delle spese sostenute dai comuni, se è stata iscritta a privilegio speciale immobiliare la relativa procedura. Restano escluse le spese già finanziate in precedenza dalla Regione.
Modifica del finanziamento regionale delle spese di patrocinio legale per la bonifica di siti inquinati
Modifica del finanziamento regionale per il patrocinio legale nelle bonifiche
Il regolamento regionale Lombardia 20 luglio 2016, n. 6 interviene sul regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2, che disciplina le procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in attuazione della legge regionale Lombardia n. 26/2003. La modifica riguarda in modo specifico il regime di finanziamento delle spese legali connesse agli interventi di bonifica finanziati con risorse regionali.
Spese ammissibili e misura del contributo
La nuova formulazione dell’articolo 9, comma 4, ammette a finanziamento le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale per gli interventi di cui al regolamento, purché tali interventi siano finanziati con risorse regionali. Il contributo può coprire al massimo l’80% delle spese sostenute dai comuni.
Condizioni per l’accesso al finanziamento
Per ottenere il finanziamento, il comune deve aver provveduto all’iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi previsti dall’articolo 253 del d.lgs. 152/2006. La previsione collega quindi il sostegno regionale alla sussistenza di un presupposto formale relativo alla tutela del credito e alla procedura di bonifica.
Esclusioni
Sono escluse dal nuovo finanziamento le spese di patrocinio legale che siano già state oggetto di finanziamento regionale alla data di entrata in vigore del regolamento modificativo. La norma non introduce ulteriori limiti temporali o procedure diverse da quelle già previste dal regolamento base.
Ambito territoriale e operatività
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia e si applica alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati disciplinate dal r.r. 2/2012, come risultante dalla modifica del 2016. Il testo stesso rinvia al regolamento coordinato per la lettura consolidata delle disposizioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 lug 2016L.R. Lombardia 17/2016
- Legge · 8 lug 2016L.R. Lombardia 16/2016
- Legge · 4 ago 2016L.R. Lombardia 18/2016
- Regolamento · 5 ago 2016R.R. Lombardia 7/2016
- Legge · 5 ago 2016L.R. Lombardia 21/2016
- Legge · 8 ago 2016L.R. Lombardia 22/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →