Cassazione Penale, Ordinanza n. 18492/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la conferma, da parte della Corte di appello di Milano, della condanna di una imputata a mesi 4 di reclusione, con i doppi benefici di legge, per indebita compensazione di crediti inesistenti. In concreto, secondo i giudici di merito, la società di cui l'imputata era legale rappresentante aveva utilizzato nel 2017 in compensazione crediti inesistenti per euro 60.510,51; l'accertamento si fondava sulle verifiche dell'Agenzia delle Entrate di Milano, che avevano evidenziato come la società fosse un evasore totale. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) la censura della conferma del giudizio di colpevolezza, prospettando una diversa lettura delle fonti probatorie; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di merito già compiute in modo logico e puntuale dai giudici di merito. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la particolare tenuità del fatto era stata correttamente esclusa in ragione delle modalità della condotta, consistite nell'illegittima detrazione di crediti di diversa tipologia riferiti a esercizi fiscali differenti, e dell'importo indebitamente compensato, superiore di circa 10.000 euro rispetto alla soglia di punibilità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice contestata, relativa all'indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo in via sostanziale come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile per le modalità della condotta e per l'entità dell'importo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione logica, puntuale e non manifestamente illogica.
- La censura di colpevolezza è inammissibile se mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- In tema di indebita compensazione di crediti inesistenti, è sufficiente che la ricostruzione probatoria evidenzi l'effettivo utilizzo in compensazione di crediti privi di esistenza, anche attraverso accertamenti fiscali dell'Amministrazione finanziaria.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa legittimamente quando la condotta presenti modalità non occasionali o comunque connotate da artificiosità, e quando l'importo indebitamente compensato non sia esiguo rispetto alla soglia di punibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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