Cassazione Penale, Sentenza n. 39771/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 5/5/2022 del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua istanza di revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza del 9/5/2008 (divenuta irrevocabile il 30/1/2017) per violazione di sigilli e contravvenzioni urbanistiche riguardanti la realizzazione abusiva di una piattaforma di circa 100 mq e di 5 pilastri in cemento armato. I motivi del ricorso in cassazione erano due: (1) errore di applicazione di norme penali e omissione di valutazione della modifica delle opere e del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria (la ricorrente sosteneva che la sanatoria n.13 del 8/3/2007 avesse sanato anche la piattaforma e i pilastri, oltre alla successiva n.46 del 28/10/2010), e quindi la revoca dell'ordine di demolizione sarebbe dovuta essere disposta; (2) vizio di motivazione ex art. 179 c.p.p. per la mancata considerazione della pendenza di un altro incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero e per la confusione sulla fissazione delle udienze (la difesa non si presentò al 27/4/2022 ritenendo che l'udienza fosse fissata per il 13/7/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata: l'avviso d'udienza mostrava chiaramente che l'udienza del 13/7/2022 riguardava il procedimento n.220/2021 (promosso dal P.M.) e che il riferimento al procedimento n.860/2020 era stato cancellato, per cui nessun errore di fissazione o riunione poteva essere dedotto e il difensore ha liberamente scelto di non comparire. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile: la ricorrente non aveva allegato e dimostrato che la sanatoria n.13 del 8/3/2007 riguardasse la piattaforma e i pilastri oggetto dell'ordine di demolizione; era stata prodotta solo la sanatoria n.46 del 28/10/2010 relativa a lievi difformità di un garage, opere diverse da quelle da demolire. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, sussiste un onere di allegazione (non di prova) circa i fatti che fondano la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, e ha ritenuto che qui la ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), artt. 31 e 44
La ricorrente invocava l'applicazione delle norme sulla sanatoria (condono/concessione in sanatoria). La Corte ha ritenuto che tali norme non possano essere efficacemente invocate senza che la parte alleghi e indichi in modo specifico che il titolo in sanatoria copra le opere oggetto dell'ordine di demolizione; l'assenza di elementi probatori/specifici ha reso inapplicabile la richiesta di revoca.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto la censura generica e senza dimostrazione del pregiudizio: non è emersa alcuna violazione del diritto di intervento o di assistenza in udienza del condannato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000,00.
Giurisprudenza di Sezione (es. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016; Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010; Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019)
La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali, in sede esecutiva per reati edilizi, incombe sul richiedente un onere di allegazione relativo ai fatti sui quali si fonda la domanda di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione; non sussiste obbligo per il giudice di acquisire d'ufficio la prova dell'esistenza del titolo edificatorio in assenza di specifica allegazione.
Massime di principio
- In sede esecutiva per ottenere la sospensione o la revoca di un ordine di demolizione è necessario allegare in modo chiaro e documentato che il provvedimento di sanatoria copre espressamente le opere oggetto dell'ordine; l'onere è di allegazione, non di fornire la prova piena, ma senza elementi precisi la domanda può essere respinta.
- La produzione di una concessione in sanatoria relativa ad opere diverse da quelle oggetto dell'ordine di demolizione (es. lievi difformità di un garage) è insufficiente per ottenere la revoca dell'ordine riguardante una piattaforma e pilastri se non si dimostra il nesso tra la sanatoria e le opere da demolire.
- Per far valere vizi procedurali (es. mancata partecipazione per presunta confusione di udienze) occorre dimostrare in modo specifico il pregiudizio subito: un avviso d'udienza che chiarisce la titolarità del procedimento e non indica la riunione esclude normalmente la sussistenza del vizio.
- Se il ricorso in cassazione è manifestamente generico o mette in discussione fatti (accertamenti di merito) non consentiti in sede di legittimità, è probabile che venga dichiarato inammissibile e si possa incorrere nella condanna alle spese e in sanzioni (contributo alla Cassa delle Ammende).
- Prima di proporre istanze di revoca/sospensione di ordini demolitori conviene raccogliere e allegare documentazione specifica (titoli edilizi originari, provvedimenti di sanatoria con indicazione delle opere coperte, corrispondenza amministrativa, eventuali rilievi tecnici) perché la sola affermazione generica di essere stato sanati non è sufficiente.
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