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Ordinanza

Ordinanza n. 10172/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202205517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso per 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato e decreto ministeriale sui requisiti anagrafici e di anzianità, nonché, con motivi aggiunti, assegnazione e nomina con riserva di un ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso per esami per la copertura di 1.000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui riconosceva l'innalzamento del limite di età fino a 33 anni agli impiegati dell'amministrazione civile dell'Interno, senza prevedere analoga disciplina per gli impiegati del Dipartimento della pubblica sicurezza, subordinando per questi ultimi la partecipazione al possesso di tre anni di anzianità di servizio. È stato inoltre impugnato il decreto ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018, nella parte in cui avrebbe introdotto tale trattamento differenziato, deducendo l'irragionevolezza e la discriminazione tra dipendenti appartenenti a diversi dipartimenti del Ministero dell'Interno. Con motivi aggiunti, un ricorrente ha impugnato il telegramma con cui la sua assegnazione alla Sezione Polizia Stradale di Sondrio è stata dichiarata disposta con riserva e il successivo decreto di nomina a vice ispettore in prova, anch'esso con riserva. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto alla nomina definitiva, sostenendo che l'amministrazione avrebbe prestato acquiescenza agli esiti della procedura mediante l'adozione degli atti post-concorsuali e che, comunque, i tre anni di anzianità richiesti sarebbero maturati anteriormente agli atti post-concorsuali.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il merito delle censure. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, vincitori e idonei, collocati nella graduatoria finale della procedura concorsuale, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso e il conseguente consolidamento dei risultati della procedura potrebbero incidere sulle loro posizioni e sulle relative anzianità nel ruolo degli ispettori, anche a prescindere dall'intervenuta assunzione di tutti gli idonei. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, il Collegio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei della graduatoria finale. La pubblicazione deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza; l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione deve essere depositata nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione alla parte ricorrente. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 2 e 3, d.m. 13 luglio 2018, n. 103

    previsione dell'obbligo per gli impiegati del Dipartimento della pubblica sicurezza di maturare tre anni di anzianità di servizio quale condizione di partecipazione in deroga al limite anagrafico

    La disposizione è contestata dai ricorrenti perché determinerebbe un trattamento differenziato rispetto agli impiegati dell'amministrazione civile dell'Interno, ai quali sarebbe consentita la partecipazione fino a 33 anni senza analogo requisito di anzianità.

  • art. 27-bis, comma 2, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    condizione di deroga al limite anagrafico consistente nei tre anni di anzianità di effettivo servizio nella Polizia di Stato

    La disposizione è richiamata nei motivi aggiunti per sostenere che il requisito dei tre anni di anzianità sarebbe maturato anteriormente agli atti post-concorsuali e che, pertanto, non sussisterebbe una base sostanziale per il mantenimento della riserva.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulle posizioni giuridiche o sulle anzianità di tutti i soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei vincitori e degli idonei, anche se questi siano già stati assunti.
  • L'elevato numero dei controinteressati può giustificare l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto degli atti introduttivi e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • In caso di notifica per pubblici proclami, il giudice può imporre all'amministrazione obblighi di pubblicità rafforzata, tra cui il mantenimento online degli atti sino alla sentenza definitiva, il collegamento dalla home page e il rilascio di un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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