Ordinanza n. 1516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il richiedente aveva presentato il 25 settembre 2015 un'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. L'istanza era stata respinta in ragione della pendenza di plurimi procedimenti penali a suo carico, relativi ai reati previsti dagli artt. 610, 612, 340 e 655 c.p., alcuni dei quali ricadenti nel cosiddetto periodo di osservazione. Avverso la sentenza del TAR Lazio n. 2302/2026, reiettiva del ricorso di primo grado, l'interessato ha proposto appello e ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento concernente la concessione della cittadinanza costituisce espressione di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa. Inoltre, allo stato degli atti, non è risultata adeguatamente comprovata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, necessario per giustificare l'accoglimento della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
concessione della cittadinanza
La domanda di cittadinanza esaminata è stata presentata ai sensi di tale disposizione; l'ordinanza non ne espone un'interpretazione specifica.
artt. 610, 612, 340 e 655 c.p.
reati oggetto dei procedimenti penali pendenti
La pendenza di plurimi procedimenti penali, alcuni ricadenti nel periodo di osservazione, è stata posta a fondamento del diniego di cittadinanza.
art. 98 c.p.a.
domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza
Costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi
È stato richiamato quale presupposto per disporre la tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento dei dati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
È stato richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati identificativi dell'appellante.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla concessione della cittadinanza italiana, il relativo provvedimento è espressione di un potere connotato da ampia discrezionalità amministrativa.
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado richiede la comprovata sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale prova, la domanda cautelare deve essere respinta.
- La pendenza di plurimi procedimenti penali a carico del richiedente, anche quando alcuni fatti ricadano nel periodo di osservazione considerato dall'amministrazione, può costituire elemento valutabile nell'esercizio della discrezionalità concernente la concessione della cittadinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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