Cassazione Civile, Ordinanza n. 21066/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni d’imposta 2011 e 2012, emessi nei confronti di una società per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto i ricorsi della società; la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, valorizzando: la anteriorità degli anni d’imposta rispetto alle indagini della Guardia di Finanza sui fornitori; l’assenza di coinvolgimento dei rappresentanti della contribuente nel procedimento penale a carico dei fornitori; la prassi settoriale degli accordi verbali; la prova, ritenuta completa e non contestata, dell’effettiva attività commerciale svolta dalla società, con regolare fatturazione, pagamenti tramite assegni circolari e DDT; l’effettiva entrata della merce nella disponibilità della contribuente e la successiva rivendita con versamento dell’IVA. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate denunciava nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., deducendo motivazione apparente e contraddittoria: secondo l’Ufficio, la CTR si sarebbe limitata a recepire acriticamente la decisione di primo grado, ritenendo erroneamente sufficienti l’effettività dell’attività imprenditoriale e la regolarità formale della contabilità, senza considerare l’asserita inesistenza dei fornitori, privi di struttura imprenditoriale e di mezzi di trasporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la formale censura di nullità per motivazione apparente, il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che, in ogni caso, la motivazione della CTR non era apparente: essa conteneva un nucleo di valutazione autonoma, esplicitando il confronto tra gli indizi offerti dall’Amministrazione e quelli contrari offerti dalla contribuente, e quindi superava il minimo costituzionale di motivazione. Il ricorso è stato dunque rigettato e l’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società resistente.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
È richiamato quale parametro della censura sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, contestata dall’Ufficio per asserita insufficienza motivazionale.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo di ricorso, in collegamento con la disciplina processuale tributaria e la motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio processuale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi istruttori.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e costringe l’interprete a colmarne le lacune con congetture; non è tale quando esprime un ragionamento autonomo e intelligibile, anche sintetico.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, se la decisione impugnata espone un percorso argomentativo comprensibile e coerente.
- Nel contenzioso tributario sull’inesistenza oggettiva delle operazioni, il giudice deve valutare comparativamente gli indizi offerti dall’Amministrazione e gli elementi contrari forniti dal contribuente; tale confronto, se esplicitato, integra motivazione sufficiente al di sopra del minimo costituzionale.
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