Cassazione Civile, Ordinanza n. 25075/2026 del 06/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
I sottoscrittori di un buono fruttifero postale emesso nel 1994, recante una data di scadenza illeggibile, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno corrispondente all'importo del titolo, sostenendo che la prescrizione del diritto al rimborso fosse dipesa dalla violazione, da parte della società emittente, degli obblighi informativi relativi alle modalità di riscossione. Il Tribunale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando la società al pagamento di euro 1.500,00 a titolo risarcitorio, ritenendo non fornita la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava l'inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di appello al procuratore costituito in primo grado e la conseguente nullità della declaratoria di contumacia, per violazione degli artt. 160, 170 e 330 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994; il secondo denunciava la violazione degli artt. 1342, 1175, 1176 e 1339 c.c., dell'art. 2 del d.m. 23 giugno 1987 e dell'art. 2697 c.c., contestando la configurabilità di una responsabilità risarcitoria per la mancata informazione sulla scadenza e sulle modalità di riscossione del buono.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo secondo il criterio della ragione più liquida e lo ha ritenuto fondato, richiamando il principio già affermato dalla stessa sezione secondo cui la mancata consegna del foglio informativo analitico non attribuisce al sottoscrittore un diritto al risarcimento pari all'importo del buono quando il rimborso non sia stato richiesto entro il termine di prescrizione ordinaria decennale. La disciplina dei buoni postali fruttiferi deve essere individuata nei decreti ministeriali istitutivi della serie. Inoltre, l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede come causa di sospensione della prescrizione il comportamento doloso del debitore volto a occultare il debito, non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto. Non è quindi configurabile, quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria avente contenuto equivalente al diritto prescritto, l'inadempimento a obblighi informativi che abbia costituito un ostacolo di fatto o un impedimento soggettivo all'esercizio tempestivo del diritto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria dei sottoscrittori. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate in ragione del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
La decisione di merito lo aveva richiamato in relazione alla prova liberatoria dell'inadempimento; la Corte di cassazione, decidendo il ricorso, ha escluso che la violazione degli obblighi informativi dedotta potesse fondare il risarcimento richiesto.
art. 2941, n. 8, c.c.
La sospensione della prescrizione è riferita al comportamento doloso del debitore volto a occultare il debito e non comprende condotte colpose che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto.
art. 2946 c.c.
Il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2697 c.c.
Il motivo di ricorso denunciava un'inversione dell'onere della prova; la ratio decisoria ha tuttavia escluso a monte la configurabilità della pretesa risarcitoria fondata sulla mancata informazione.
art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
La mancata consegna del foglio informativo analitico previsto dalla disposizione non fonda, da sola, il diritto al risarcimento dell'importo del buono prescritto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; la Corte lo ha applicato rigettando la domanda originaria.
artt. 160, 170 e 330 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo per denunciare l'inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di appello al procuratore costituito in primo grado; il motivo non è stato esaminato, essendo stata definita la controversia sulla base del secondo motivo.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato nel primo motivo in relazione alle modalità di notificazione dell'atto di appello; la Corte non ha esaminato la censura per l'assorbente accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- In materia di buoni postali fruttiferi, la mancata consegna del foglio informativo analitico non attribuisce al sottoscrittore un diritto al risarcimento corrispondente all'importo del titolo quando il diritto al rimborso sia estinto per prescrizione ordinaria decennale.
- L'art. 2941, n. 8, c.c. considera causa di sospensione della prescrizione il comportamento doloso del debitore diretto a occultare il debito, ma non le condotte colpose che abbiano reso più difficile o impedito soggettivamente l'esercizio tempestivo del diritto.
- Non può essere trasformato in una pretesa risarcitoria avente contenuto equivalente al diritto prescritto l'inadempimento a obblighi informativi che abbia costituito soltanto un ostacolo di fatto all'esercizio tempestivo del diritto di rimborso.
- La disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi deve essere individuata nei decreti ministeriali istitutivi della specifica serie del titolo.
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