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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Biella

Avvisi di accertamento per compensi, non dichiarati, ricevuti da (ex) amministratore di società tramite la locazione gratuita di immobile di proprietà della stessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La disponibilità dell’immobile non è stata qualificata come fringe benefit esente o comunque estraneo al reddito, poiché il rapporto risultava regolato da un contratto di locazione con proprie parti e condizioni economiche. L’utilità ricevuta dall’amministratore è stata quindi considerata un componente del suo reddito imponibile e sottoposta a regolare tassazione. Gli avvisi di accertamento sono stati pertanto ritenuti fondati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente la mancata dichiarazione di compensi derivanti dalla disponibilità gratuita di un immobile di proprietà della società. Il contribuente sosteneva che tale disponibilità costituisse un fringe benefit collegato all’attività di amministratore. Tuttavia, il contratto di locazione registrato individuava espressamente proprietario, conduttore e corrispettivo, senza che risultassero ulteriori accordi formalizzati e registrati idonei a dimostrare che l’utilizzo gratuito dell’immobile fosse una componente della remunerazione dell’incarico.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale dei redditi di lavoro dipendente e dei fringe benefit

    Le utilità concesse al lavoratore o all’amministratore in relazione all’attività svolta possono concorrere alla formazione del reddito, salvo che sia dimostrato il loro specifico collegamento con un rapporto remunerativo qualificabile come fringe benefit secondo la normativa applicabile.

  • Disciplina della locazione e registrazione dei contratti

    Un contratto di locazione registrato, che indica parti e corrispettivo, costituisce il principale elemento per qualificare il rapporto come locazione autonoma. In assenza di ulteriori accordi formalizzati e registrati, non è sufficiente affermare che la concessione dell’immobile rappresentasse una componente della remunerazione dell’amministratore.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un’utilità dipende dai documenti e dalla struttura effettiva del rapporto, non soltanto dalla dichiarazione delle parti.
  • Quando un immobile societario viene concesso a un amministratore o dipendente, occorre formalizzare chiaramente se si tratta di locazione, comodato o fringe benefit collegato all’incarico.
  • La presenza di un contratto di locazione registrato con un canone e contraenti determinati tende a far considerare il rapporto come locazione autonoma, salvo prova documentale di ulteriori accordi remunerativi.
  • Le utilità ricevute in ragione dell’attività svolta possono essere tassate come reddito anche se non corrisposte in denaro.
  • Per evitare contestazioni, eventuali benefit o componenti della remunerazione devono essere deliberati, contrattualizzati e contabilizzati in modo coerente e verificabile.

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