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Sentenza

Sentenza n. 2019/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale del 9 agosto 2024 di sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione, per reiterazione nel triennio della violazione dell’art. 65 del Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana; impugnata anche la comunicazione di avvio del procedimento e, in subordine, le disposizioni regolamentari presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sospensione triennale dell’attività, adottata dopo due contestazioni relative alla diffusione di musica udibile all’esterno in orario notturno: la prima per fatti del 10 giugno 2023, con sanzione pecuniaria pagata in misura ridotta il 7 agosto 2023; la seconda per fatti del 13 aprile 2024. Con il primo motivo ha dedotto che, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 5, l. 689/1981, il pagamento in misura ridotta della prima sanzione impediva di considerare l’episodio ai fini della reiterazione, lamentando inoltre difetto di istruttoria e di motivazione. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza della violazione, affermando che gli impianti erano installati e orientati verso l’interno del locale. In via subordinata ha chiesto la disapplicazione della previsione regolamentare per incompatibilità con l’art. 8-bis l. 689/1981, deducendo anche l’incompetenza del Comune a derogare alla disciplina legislativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo: l’art. 8-bis l. 689/1981, in ragione dell’art. 12 della stessa legge, disciplina le sole sanzioni amministrative pecuniarie e non si applica alla sanzione interdittiva della sospensione dell’attività, che si colloca in un procedimento distinto. Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa al primo episodio non impediva quindi al Comune di considerare le due violazioni commesse nel triennio e di applicare la sospensione di tre giorni prevista dall’art. 65, comma 14, del regolamento. Ha respinto anche il secondo motivo: la contestazione riguardava la violazione del comma 1, relativa al disturbo della quiete in determinate fasce orarie, non il divieto del comma 4 relativo agli amplificatori collocati o orientati verso l’esterno; era dunque sufficiente la diffusione di musica ad alto volume, in orario vietato e udibile dall’esterno. I verbali attestavano tali fatti e, non essendo stati contestati con querela di falso, facevano piena prova dei fatti avvenuti in presenza degli agenti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito quanto alla dedotta incompatibilità regolamentare e non accoglibile nei termini prospettati, poiché la disciplina dell’art. 8-bis non si applica alla sospensione e non sussisteva una deroga regolamentare da censurare per incompetenza. Ricorso integralmente respinto; spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 689/1981

    L’art. 8-bis della legge n. 689/1981, che disciplina la reiterazione delle violazioni amministrative, trova infatti applicazione esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie. Ciò in virtù dell’art. 12 della medesima legge, che estende le disposizioni del capo I alle sole violazioni punite con il pagamento di una somma di denaro.

    L’ambito applicativo del capo I della l. 689/1981, e quindi dell’art. 8-bis, è limitato alle violazioni punite con sanzioni pecuniarie; ne sono escluse le sanzioni interdittive, come la sospensione dell’attività.

  • art. 8-bis l. 689/1981

    L’art. 8-bis della legge n. 689/1981, che disciplina la reiterazione delle violazioni amministrative, trova infatti applicazione esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie.

    La disciplina della reiterazione prevista dall’art. 8-bis non si estende alla sanzione accessoria interdittiva della sospensione dell’attività; pertanto il pagamento in misura ridotta della precedente sanzione pecuniaria non impedisce di valutare la reiterazione ai fini della sospensione prevista da una distinta disposizione.

  • art. 65, comma 14, Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana

    Deve pertanto ritenersi che, nel caso di specie, ricorra una vera e propria ipotesi di recidiva specifica ai sensi dell’art. 65, comma 14, RPSU, avendo la ricorrente commesso, nell’ambito del medesimo triennio, due distinte violazioni dell’art. 65, comma 1, RPSU (in data 10 giugno 2023 e in data 13 aprile 2024), sicché il Comune ha correttamente applicato la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per tre giorni prevista per la prima reiterazione del comportamento, senza che l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa al primo episodio potesse in alcun modo precludere tale effetto.

    Due violazioni della medesima disposizione commesse nel triennio integrano la reiterazione specifica prevista dal regolamento e consentono la sospensione per tre giorni; il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa alla prima violazione non preclude tale conseguenza interdittiva.

  • art. 65, comma 1, Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana

    Ne consegue che ciò che rileva, ai fini dell’integrazione della violazione contestata, è l’accertata diffusione di musica ad alto volume, in orario non consentito, udibile dall’esterno del locale - circostanza attestata in entrambi i verbali, rispettivamente alle ore 00.14 e alle ore 00.22 - risultando irrilevante l’orientamento interno o esterno degli apparecchi di amplificazione.

    Per integrare il divieto di disturbo della quiete in orario vietato è rilevante la diffusione di musica udibile all’esterno; è irrilevante che gli apparecchi siano orientati verso l’interno, poiché tale circostanza attiene a una diversa previsione regolamentare.

  • art. 2700 c.c.

    Né può revocarsi in dubbio, in questa sede, l’accertamento di tali circostanze, posto che i verbali di accertamento, quali atti pubblici non contestati nelle forme della querela di falso, mantengono, ai sensi dell’art. 2700 c.c., efficacia di piena prova per i fatti che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza.

    I verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.

Massime di principio

  • L’art. 8-bis l. 689/1981, in quanto parte del capo I della stessa legge, si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie e non alle sanzioni interdittive, quali la sospensione o la chiusura temporanea di un’attività.
  • Quando una disciplina regolamentare prevede una sospensione dell’attività per reiterazione, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa alla precedente violazione non esclude, di per sé, che l’episodio sia considerato ai fini della misura interdittiva, se questa appartiene a un procedimento distinto e non ricade nell’ambito della l. 689/1981.
  • Ai fini della violazione del divieto di arrecare disturbo alla quiete in una fascia oraria vietata, rileva che la musica sia udibile all’esterno; l’orientamento interno degli impianti non esclude la violazione quando la contestazione riguarda il disturbo e non la distinta regola sull’orientamento degli amplificatori.
  • I verbali redatti da pubblici ufficiali fanno piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, se non sono contestati mediante querela di falso.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazione
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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