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Sentenza

Sentenza n. 3443/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202408072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per vicende penali riguardanti familiari conviventi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando vicende penali riguardanti il figlio e il coniuge e affermando, inoltre, che l'interessato non aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 10-bis, del giusto procedimento, del diritto di difesa e del buon andamento, poiché il ricorrente aveva invece trasmesso tempestivamente le proprie osservazioni via PEC e l'Amministrazione le aveva del tutto ignorate. Il secondo motivo deduceva violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta ed erronea applicazione della disciplina sulla cittadinanza, sostenendo che le vicende penali riguardavano esclusivamente i familiari e non il richiedente, incensurato e integrato nel tessuto economico e sociale nazionale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti esaminati e il decreto di rigetto è stato annullato. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la documentazione prodotta dimostrava che il ricorrente aveva riscontrato tempestivamente il preavviso di rigetto con osservazioni trasmesse il 5 marzo 2024, mentre il provvedimento aveva erroneamente affermato l'assenza di deduzioni. La mancata valutazione delle osservazioni tempestivamente presentate integra violazione dell'art. 10-bis, non per omesso preavviso, ma per omessa considerazione delle deduzioni dell'interessato. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia per la natura discrezionale del provvedimento sia perché la disposizione esclude espressamente tale sanatoria per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'annullamento è disposto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, con condanna del Ministero al pagamento di 1.500 euro oltre accessori, se dovuti, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina il presupposto normativo dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione di considerare le osservazioni tempestivamente presentate dal destinatario del preavviso di rigetto; la loro omissione integra violazione delle garanzie partecipative.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis

    La sanatoria processuale relativa ai vizi formali non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis; il giudice esclude comunque la sanabilità anche in ragione della natura discrezionale del provvedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione dedotto con il secondo motivo, assorbito dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ricorre anche quando il preavviso di rigetto sia stato regolarmente comunicato, ma l'Amministrazione ometta di valutare le osservazioni tempestivamente presentate dall'interessato, soprattutto se il provvedimento afferma erroneamente che nessuna osservazione è stata trasmessa.
  • L'omessa valutazione delle osservazioni procedimentali integra un vizio sostanziale delle garanzie partecipative quando le deduzioni avrebbero potuto, anche solo in ipotesi, incidere sul contenuto del provvedimento finale.
  • La sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non è applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis, in forza dell'espressa esclusione introdotta dal legislatore; il principio assume particolare rilievo nei procedimenti caratterizzati da valutazioni discrezionali.
  • Il giudice amministrativo può annullare il provvedimento per violazione delle garanzie partecipative senza esaminare gli ulteriori vizi dedotti, disponendo la riedizione del potere amministrativo attraverso la formula del salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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