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Sentenza

Sentenza n. 9190/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.12 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 49,00 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.12 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.

Giustizia amministrativa202604083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui il candidato non è stato inserito tra gli idonei non vincitori per effetto della limitazione del 20 per cento prevista dalla c.d. taglia idonei

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo ma non vincitore con il punteggio complessivo di 49,00, ha impugnato la graduatoria finale, gli atti presupposti e il bando, chiedendo l’inserimento tra gli idonei non vincitori e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il profilo di Ispettore Chimico rientrasse nell’eccezione prevista per il personale sanitario e sociosanitario e, comunque, nel personale di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, in ragione della qualificazione di professione sanitaria e dello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria. Con il secondo motivo ha sostenuto che la c.d. taglia idonei non fosse applicabile perché il bando era stato modificato con riapertura dei termini nel 2024 e successivamente riadottato nel 2025, quando l’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 aveva sospeso il limite per i concorsi banditi nel 2025 e per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, per asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Con il terzo motivo ha dedotto il ritardo colpevole dell’Amministrazione nella conclusione della procedura, ritenendo che il ritardo avesse determinato l’applicazione della disciplina sopravvenuta sfavorevole, in violazione dei principi di affidamento, buon andamento e correttezza amministrativa. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse e hanno difeso la legittimità dell’applicazione del limite.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, riconoscendo che l’inserimento tra gli idonei non vincitori costituisce un’utilità concreta e attuale, anche in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che l’Ispettore Chimico, pur appartenendo astrattamente alle professioni sanitarie ai sensi della l. n. 3/2018, non sia personale sanitario o sociosanitario ai fini dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, poiché il concorso riguarda una figura tecnico-amministrativa inserita nei ruoli del Ministero dell’agricoltura e non nell’organizzazione sanitaria o nel Servizio sanitario nazionale. Ha inoltre escluso che le funzioni di polizia giudiziaria facciano rientrare il candidato nel personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, poiché tale disposizione riguarda categorie definite dallo specifico ordinamento di appartenenza e non mere qualifiche funzionali. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, quale norma derogatoria, è di stretta interpretazione e si applica soltanto alle graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025. La modifica del bando con riapertura dei termini nel marzo 2024 non ha trasformato la procedura in un concorso bandito nel 2025. Neppure la riadozione del bando nel 2025, disposta in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, ha determinato una nuova indizione: essa ha avuto natura meramente convalidante, limitandosi a integrare la motivazione sulla scelta di indire il concorso invece di procedere allo scorrimento di precedenti graduatorie. La data rilevante è quindi quella della pubblicazione del bando modificato nel 2024, con conseguente applicazione della taglia idonei. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la delimitazione temporale della deroga risponde a una scelta legislativa non irragionevole, collegata al rafforzamento della capacità assunzionale e agli obiettivi del PNRR, e rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di organizzazione amministrativa e pubblico impiego. È stata inoltre valorizzata la scelta legislativa di considerare il concorso strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso l’esistenza di una disciplina generale che imponga una durata massima perentoria delle procedure concorsuali e ha ritenuto che la durata debba essere valutata in relazione alle circostanze concrete. Ha escluso anche un affidamento tutelabile, non essendo emersa alcuna condotta amministrativa idonea a far confidare sulla conclusione della procedura entro il periodo di sospensione della taglia idonei. Il ritardo, inoltre, è stato ricondotto ai ricorsi proposti contro il bando e alle conseguenti pronunce giurisdizionali, non a inerzia dell’Amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La limitazione del 20 per cento degli idonei non vincitori si applica al profilo di Ispettore Chimico, poiché la figura, pur essendo riconducibile in astratto alle professioni sanitarie, è inserita nei ruoli tecnico-amministrativi del Ministero dell’agricoltura e non nell’organizzazione sanitaria; le funzioni di polizia giudiziaria non incidono sull’ordinamento di appartenenza e non fanno applicare l’eccezione relativa al personale di cui all’art. 3.

  • l. n. 3/2018

    La qualificazione del chimico come professione sanitaria non è sufficiente, da sola, a ricondurre il relativo dipendente alla nozione di personale sanitario e sociosanitario utilizzata dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia

    L’eccezione riguarda categorie individuate in base allo specifico ordinamento di appartenenza; una qualifica funzionale di polizia giudiziaria non è equiparabile allo status del personale delle Forze di polizia di Stato.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    La deroga alla taglia idonei ha ambito temporale tassativo: riguarda le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025. La riapertura dei termini nel 2024 e la successiva riadozione meramente convalidante del bando non modificano la data di indizione della procedura.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025

    il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione esprime un mutamento di indirizzo legislativo volto a privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento, coerente con la limitazione temporale della deroga alla taglia idonei.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, dopo la verifica dei presupposti processuali e dell’istruttoria.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance è stata respinta in conseguenza dell’infondatezza delle censure di illegittimità degli atti concorsuali.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    La disciplina derogatoria non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, poiché la delimitazione temporale e oggettiva della sospensione della taglia idonei è sorretta da una ratio legislativa non arbitraria.

Massime di principio

  • Ai fini dell’eccezione prevista per il personale sanitario e sociosanitario dalla disciplina della c.d. taglia idonei, rileva l’inquadramento ordinamentale e il comparto di appartenenza del posto messo a concorso, non la mera qualificazione astratta della professione come professione sanitaria. Una figura tecnico-amministrativa inserita nei ruoli di un Ministero non sanitario resta soggetta al limite del 20 per cento degli idonei non vincitori.
  • Lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria non comporta l’appartenenza al personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, quando tale funzione costituisce una qualifica funzionale priva di incidenza sullo status giuridico e sull’ordinamento di appartenenza del dipendente.
  • La deroga temporanea alla c.d. taglia idonei prevista dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 è norma derogatoria di stretta interpretazione e si applica esclusivamente ai casi espressamente indicati: graduatorie approvate negli anni 2024 o 2025 e concorsi banditi nel 2025; non può essere estesa analogicamente o mediante interpretazioni a fortiori a concorsi banditi in anni diversi.
  • La riadozione di un bando disposta in esecuzione di una sentenza amministrativa, quando si limita a integrare la motivazione dell’originaria scelta di indire il concorso senza modificare sostanzialmente l’indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non determina una nuova data di bandizione ai fini dell’applicazione della disciplina sopravvenuta.
  • L’interesse del candidato idoneo non vincitore all’inserimento nella graduatoria, anche oltre il numero dei vincitori, è concreto e attuale quando tale collocazione può produrre utilità in vista di eventuali futuri scorrimenti.
  • In assenza di una condotta amministrativa univoca idonea a generare un ragionevole affidamento sulla conclusione della procedura entro un determinato termine, il candidato non può pretendere la tutela dell’affidamento nella non applicazione di una disciplina normativa sopravvenuta; inoltre, il protrarsi della procedura non è imputabile all’amministrazione quando sia stato determinato da ricorsi e pronunce giurisdizionali che abbiano imposto il riesercizio del potere.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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