Cassazione Civile, Ordinanza n. 22856/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un licenziamento collettivo in cui la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso le domande della lavoratrice nei confronti di una società del gruppo, ma aveva accertato l'unitarietà dell'impresa tra due società del gruppo Air Italy e, conseguentemente, aveva condannato tali società alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di una indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto, con esclusione di detrazioni per aliunde perceptum e percipiendum, oltre alle spese. Le società datrici di lavoro hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi avverso tale sentenza. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Successivamente, prima della decisione, le società ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la controricorrente non ha aderito alla rinuncia, limitandosi a prenderne atto e a chiedere la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ritenendo rituale e univoca la rinuncia al ricorso depositata dalle società ricorrenti. Ha precisato che l'effetto estintivo si produce anche senza accettazione della controparte, poiché la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha escluso che potesse parlarsi di cessazione della materia del contendere, perché mancava un accordo negoziale tra le parti che avesse definito la lite. Quanto alle spese, ha posto quelle del giudizio di cassazione a carico delle società rinunzianti, con distrazione in favore dei difensori della lavoratrice dichiaratisi antistatari; nulla ha disposto per la società intimata non costituita. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e univoca, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo di cassazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
art. 391, comma 2, c.p.c.
In mancanza di adesione alla rinuncia, le spese del giudizio possono essere poste a carico della parte rinunziante.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'adesione alla rinuncia rileva ai fini delle spese e impedisce la condanna della parte che ha dato causa al processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è rituale e proveniente da soggetti muniti di poteri rappresentativi, comporta l'estinzione del giudizio anche se la controparte non vi aderisce.
- La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a proseguire il giudizio di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere richiede un accordo negoziale tra le parti idoneo a definire la lite; non è configurabile per la sola rinuncia unilaterale al ricorso.
- In caso di rinuncia non accettata, le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico del rinunciante, con eventuale distrazione in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
- L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non è applicabile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22760/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22765/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22771/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22778/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22788/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →