Ordinanza n. 25/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione del 9 dicembre 2025, con cui la ASL di Bari ha comunicato l'esclusione della società MEDI ITALIA S.R.L. dalla procedura di gara per il lotto n. 23, motivata “in quanto non risulta presente l'inserto anti costrizione, richiesto nel capitolato tecnico” (doc. 1); - della Determinazione Dirigenziale n. 0010400 del 9 dicembre 2025, adottata dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio della ASL di Bari, avente ad oggetto “A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 d.lgs n. 36/2023, per la fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alla ASL di Bari. Aggiudicazione.”, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione del lotto n. 23 in favore della controinteressata Betafin s.r.l. (doc. 2); - del verbale della seduta pubblica del 22 ottobre 2025, richiamato nella comunicazione di esclusione, nella parte in cui il Seggio di gara ha dato lettura della valutazione di non conformità dell'offerta della ricorrente per il lotto n. 23; - dei verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 4 giugno 2025, 20 giugno 2025, 23 giugno 2025, 27 giugno 2025 e 3 ottobre 2025, richiamati nella Determina di aggiudicazione, nella parte in cui è stata deliberata la non conformità dell'offerta tecnica di MEDI ITALIA S.R.L. per il lotto n. 23; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di interesse, il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico, ove interpretati nel senso restrittivo e formalistico fatto proprio dalla Stazione Appaltante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il lotto n. 23 e aggiudicazione del lotto a una società controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, nonché gli atti di gara nella parte in cui sono stati interpretati in senso restrittivo. L’esclusione è stata motivata dall’assenza, nel prodotto offerto, dell’inserto anticostrizione richiesto dal capitolato tecnico. La ricorrente ha sostenuto l’equivalenza funzionale del prodotto, consistente in una calza antitrombo con caratteristiche anticostrittive alla coscia, rispetto a quello richiesto dalla lex specialis, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione formalistica della stazione appaltante e la violazione del principio di equivalenza, del favor partecipationis e dell’interesse pubblico sanitario. È stata inoltre eccepita dalla resistente la tardività del ricorso, sul presupposto che la lesione si sarebbe prodotta con la precedente comunicazione del verbale della commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto non manifestamente fondata, allo stato degli atti, l’eccezione di irricevibilità, rilevando che il verbale comunicato il 23 ottobre 2025 era privo di autonoma valenza provvedimentale espulsiva, mentre l’esclusione e l’aggiudicazione erano state formalizzate nella determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2025, comunicata nella stessa data. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha considerato acclarata l’equivalenza tra il prodotto offerto e quello previsto dalla lex specialis anche alla luce di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato relativa allo stesso prodotto medicale. Ha ritenuto ingiustificata la qualificazione dell’inserto anticostrizione come requisito minimo, anziché come caratteristica funzionale o specifica tecnica, in assenza di effettive esigenze sanitarie sostanziali che imponessero proprio quel particolare sistema. L’Amministrazione deve perseguire l’approvvigionamento di un prodotto idoneo a soddisfare l’esigenza sanitaria, senza imporre necessariamente lo specifico mezzo tecnico utilizzato per conseguirla, purché l’idoneità funzionale sia effettiva e sostanziale. Il TAR ha quindi sospeso sia l’esclusione sia l’aggiudicazione e ha disposto il riesame dell’offerta da parte della commissione, che dovrà verificare in concreto se il prodotto garantisca adeguatamente la prestazione sanitaria richiesta, prescindendo dal sistema tecnico impiegato. La valutazione cautelare è stata fondata anche sull’esigenza di tutelare l’utenza sanitaria. Le spese sono state rinviate alla fase di merito; l’udienza pubblica è stata fissata per l’8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 71, per la procedura aperta telematica.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica per la fornitura sanitaria.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; ha consentito la sospensione degli atti impugnati e il riesame dell’offerta.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara per forniture, la stazione appaltante deve verificare se il prodotto offerto sia sostanzialmente idoneo a soddisfare la prestazione funzionale richiesta, senza escluderlo per la sola assenza dello specifico sistema tecnico indicato nella lex specialis, quando siano possibili modalità alternative di conseguimento del medesimo risultato.
- La qualificazione di una caratteristica tecnica come requisito minimo, con conseguente esclusione dell’offerta, deve essere giustificata da effettive e sostanziali esigenze dell’amministrazione; non può essere utilizzata per eludere il principio di equivalenza o restringere ingiustificatamente la partecipazione alla gara.
- Il principio di equivalenza impone di valutare il risultato funzionale e prestazionale del prodotto offerto, prescindendo dalla soluzione tecnica concretamente impiegata, purché l’equivalenza sia effettiva e sostanziale.
- Quando l’esclusione e l’aggiudicazione sono formalizzate in un provvedimento dirigenziale successivo al verbale della commissione, quest’ultimo, se privo di autonoma valenza espulsiva, non costituisce necessariamente il dies a quo per l’impugnazione degli atti lesivi.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere esclusione e aggiudicazione e disporre il riesame dell’offerta, rimettendo alla commissione, nell’esercizio delle proprie competenze tecniche, la concreta verifica dell’idoneità funzionale del prodotto alla luce dei principi affermati dal giudice.
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