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Sentenza

Sentenza n. 754/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro n. 277/2024, pubblicata l’11 settembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente

Giustizia amministrativa202500893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 277/2024, pubblicata l'11 settembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 13 settembre 2024, non era stata impugnata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse eseguito il titolo. L'amministrazione era rimasta inerte, non rilasciando la carta del docente né accreditando le somme riconosciute. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione entro 60 giorni, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha dato integrale esecuzione alla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Ministero, nel corso del giudizio, aveva dato piena esecuzione alla sentenza posta a fondamento dell'azione di ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, sicché l'amministrazione doveva considerarsi soccombente ai fini della regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato quale termine per l'impugnazione della sentenza del giudice ordinario, decorso il quale, in assenza di appello, il titolo è passato in giudicato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta integrale esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, del provvedimento giurisdizionale azionato determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare misure esecutive sostitutive.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché l'inadempimento ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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