Sentenza n. 2923/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 257558/2022 del 22.11.2022, ricevuto in data 7.12.2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 8.820,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 21 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell'atto per notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al Foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.02.2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13.06.1997, il decreto 532 del 13.07.2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato o presupposto oggi non conosciuto; - in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.03.2023; - nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione C.c. della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone Unico con essa approvato, in relazione ai commi 816 -847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di pagamento di € 8.820,00 per indennità e sanzione relative all’occupazione sine titulo di un’area ritenuta appartenente al demanio stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario contro l’ingiunzione con cui il Comune di Fiumicino le aveva richiesto il pagamento di € 8.820,00 per l’occupazione, nel periodo 2018-2022, di circa 21 mq identificati catastalmente al foglio 698, particella 334/p, ritenuti appartenenti al demanio stradale. Ha sostenuto, in primo luogo, la giurisdizione del giudice amministrativo, prospettando la necessità di accertare la natura giuridica dell’area, la mancata esecuzione e l’inefficacia della procedura espropriativa risalente agli anni Novanta, nonché l’acquisto della proprietà per usucapione. Nel merito ha dedotto che l’area sarebbe stata occupata da tempo immemore, che l’occupante non sarebbe stato coinvolto nel procedimento espropriativo, che non vi sarebbe stata immissione in possesso dell’amministrazione e che non sarebbe stata realizzata l’opera cui l’esproprio era funzionale. Ha inoltre contestato il presupposto della demanialità stradale, la disciplina comunale del canone unico patrimoniale, deducendone il contrasto con la legge n. 160/2019 e con varie disposizioni costituzionali, nonché l’ingiunzione per difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando il petitum sostanziale nella pretesa comunale di ottenere un ristoro economico per l’occupazione abusiva di un bene asseritamente proprio. La controversia riguarda quindi diritti soggettivi di natura patrimoniale, ossia la proprietà dell’area e il diritto al pagamento dell’indennità, e non l’esercizio di un potere amministrativo. Anche la contestazione della natura demaniale del bene e dell’efficacia della procedura espropriativa costituisce una questione pregiudiziale tecnica, dedotta per negare il diritto patrimoniale vantato dal Comune, da esaminare incidenter tantum dal giudice ordinario munito di giurisdizione. Il giudice amministrativo ha escluso che la propria giurisdizione possa fondarsi sul fatto che la ricorrente abbia censurato atti della procedura espropriativa, poiché tali censure sono funzionali esclusivamente a contestare il titolo proprietario dell’amministrazione e la correlata pretesa economica. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla legge.
art. 13 l. 2359/1865
La ricorrente ha richiamato la disposizione in relazione alla tempestività della cessione volontaria nell’ambito della procedura espropriativa; il TAR non ne ha esaminato il merito, ritenendo la questione devoluta al giudice ordinario quale questione pregiudiziale rispetto alla controversia patrimoniale.
commi 816-847 l. 160/2019
La disciplina del canone unico patrimoniale è stata richiamata dalla ricorrente per contestare la legittimità del regolamento comunale; il TAR non ha esaminato tali censure per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia avente a oggetto la pretesa della pubblica amministrazione di ottenere un’indennità o un risarcimento per l’occupazione sine titulo di un immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la pretesa si fonda sulla lesione del diritto di proprietà e non sull’esercizio di un potere autoritativo.
- Quando il privato contesta la natura demaniale dell’area occupata al fine di paralizzare la pretesa patrimoniale dell’amministrazione, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di accertare diritti soggettivi dominicali e obbligazioni patrimoniali.
- Le contestazioni relative alla validità o all’efficacia di una procedura espropriativa o di una cessione volontaria, se dedotte dal privato esclusivamente per negare il titolo proprietario dell’amministrazione e la sua pretesa economica, costituiscono questioni pregiudiziali tecniche da decidere incidenter tantum dal giudice munito della giurisdizione sulla domanda principale.
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato alla luce della causa petendi e dell’effettiva natura della pretesa, indipendentemente dalla qualificazione formale delle censure o dall’impugnazione di atti amministrativi presupposti.
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