Cassazione Penale, Ordinanza n. 27947/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato. In particolare, censurava la conclusione secondo cui la mancata comunicazione di corrette informazioni finalizzate alla percezione del reddito di cittadinanza sarebbe stata sufficiente a integrare il dolo, lamentando che il provvedimento non avesse adeguatamente escluso l'assenza di volontà fraudolenta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva affermato che l'omessa comunicazione delle corrette informazioni per ottenere il reddito di cittadinanza non esclude il dolo quando risulti che l'imputato abbia consapevolmente omesso di fornire tali informazioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva in una censura manifestamente infondata della motivazione, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e giuridicamente corretto degli elementi costitutivi del reato.
- Ai fini della sussistenza del dolo, l'omissione consapevole di fornire informazioni dovute può integrare l'elemento soggettivo del reato, non essendo sufficiente invocare in astratto una semplice mancanza o negligenza se il giudice accerta la consapevolezza dell'omissione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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