Sentenza n. 5098/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile e liquidato le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva riconosciuto al ricorrente, in sede di ottemperanza del giudicato civile, il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.500,00. L’appello è stato proposto esclusivamente contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta inadeguata. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha resistito all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. In parziale riforma della sentenza appellata, ha liquidato in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i ricorsi di primo e secondo grado. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello e delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Disposizione in base alla quale è stato riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per il docente.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano concisamente esposti i motivi della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello limitato alla quantificazione delle spese processuali, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminare direttamente l’importo dovuto, senza riaprire il merito della controversia definita in primo grado.
- La motivazione della sentenza può richiamare integralmente precedenti conformi della stessa Sezione quando questi forniscano una risposta consolidata alla questione controversa, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
- Quando l’appello è accolto soltanto parzialmente e sussistono incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, il giudice può compensare le spese del grado di appello, pur ponendo a carico dell’amministrazione le spese del giudizio di primo grado nella misura rideterminata.
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