Cassazione Civile, Sentenza n. 29331/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iren impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna per avere ritenuto che l'attrice avesse richiesto solo la responsabilita ex art. 1669 c.c. e non anche il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale nei confronti delle societa progettiste e dei direttori dei lavori; deduce altresi vizi di motivazione, omissione di esame di deduzioni rilevanti (tra cui la quantificazione dei danni e l'estensione della riduzione del corrispettivo ai direttori dei lavori), contestando inoltre la detrazione di una somma gia percepita a titolo di risarcimento e la mancata rivalutazione monetaria. Gregotti, con ricorso incidentale, deduceva invece errori in fatto e diritto sulla qualificazione dell'incarico (sostenendo che la propria attivita fosse limitata alla progettazione artistica e non idonea a causare i vizi) e censurava il rigetto della sua domanda di manleva nei confronti dei direttori dei lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso di Iren: ha ritenuto nulla la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui questa aveva escluso, senza spiegazioni, che Iren avesse chiesto il risarcimento dei danni a titolo di inadempimento contrattuale, e ha percio' cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi indicati. Sono stati altresi accolti i motivi connessi che ne conseguivano, e dichiarati fondati i rilievi relativi all'omessa pronuncia su talune censure riguardanti la responsabilita dei direttori dei lavori nei limiti indicati. La Cassazione ha invece rigettato altri motivi di Iren (tra cui quelli relativi alla natura del debito e alla rivalutazione) e ha dichiarato inammissibili o rigettato i motivi proposti da Gregotti, con salvezza per il riesame da effettuarsi in sede di rinvio quanto alla domanda di risarcimento contrattuale e alle eventuali domande di manleva soltanto se e nei limiti in cui saranno pertinenti al nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 1669 cod. civ.
Riferito come titolo di responsabilita per gravi vizi costruttivi di natura extracontrattuale; la Corte ha distinto la domanda ex art. 1669 (decaduta per omissione della denuncia in tempo) dalla domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale, che poteva essere ugualmente proposta e doveva essere valutata separatamente.
art. 1292 cod. civ.
Richiamato nel quadro della solidarieta passiva: la Corte ha ritenuto che, avendo il contratto affidato congiuntamente l'incarico alle due societa progettiste come unico centro di progettazione, esse erano obbligate in solido nei confronti della committente; la valutazione della solidarieta rispetto ai rapporti interni tra progettisti resta questione di regresso.
art. 112 cod. proc. civ.
Riferito al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all'omesso esame di questioni rilevanti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimita e le condizioni di ammissibilita delle censure di omissione.
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360 co.1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme di specie per i motivi di cassazione: la Corte ha applicato i criteri di deducibilita per i vizi di motivazione, omesso esame, e omessa considerazione di fatti decisivi, richiamando anche i limiti della c.d. doppia conforme per i motivi n.5.
art. 111 Cost. e art. 132 cod. proc. civ.
art. 111 Cost.; art. 132 co.2 n.4 c.p.c.
Richiamati a fondamento dell'obbligo generale di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello meramente apparente nella parte in cui affermava l'assenza di domanda di responsabilita contrattuale senza fornire ragioni.
art. 2226 cod. civ.
Citando la disciplina della prescrizione per le azioni in materia di prestazioni intellettuali, la Corte ha osservato l'irrilevanza del richiamo all'art. 2226 quale argomento per negare che fosse stata proposta la domanda contrattuale.
art. 1362 e ss. cod. civ.
Riferite alle regole di interpretazione del contratto: la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto e valutazione di fatto rimangono di merito e che la mera contrapposizione di interpretazioni non basta in Cassazione.
art. 2049 e 2055 cod. civ.
art. 2049 e art. 2055 c.c.
Evocate da Gregotti in relazione alla richiesta di manleva verso i direttori dei lavori, la Corte ha stabilito che tali rimandi non erano idonei a fondare l'azione di manleva ove mancasse il titolo giuridico che la giustificasse.
art. 2696 cod. civ.
Richiamato dalla Corte a proposito dell'onere della prova: la Corte ha osservato che la dedotta mancata prova del pagamento non era deducibile con il motivo formulato, atteso che la Corte d'appello aveva accertato l'avvenuto pagamento.
norme sul processo arbitrale e clausola compromissoria
La Corte ha confermato che una sentenza parziale passata in giudicato che ha rigettato l'eccezione di incompetenza relativa alla clausola compromissoria impedisce la riproposizione dell'eccezione nel prosieguo del giudizio, estendendo l'effetto anche alle domande proposte in causa.
Massime di principio
- Quando un incarico di progettazione e conferito congiuntamente a piu soggetti come unico centro di progettazione, nei confronti della committente le progettiste possono risultare obbligate in solido; eventuali questioni di riparto tra le progettiste si valutano in sede di regresso
- Va distintamente considerata la domanda di riduzione del corrispettivo (rimedi manutentivi del contratto) dalla domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale: entrambe possono coesistere e il giudice deve motivare separatamente la loro ammissibilita e quantificazione
- La domanda di riduzione del prezzo, che riguarda l'adeguamento del corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese, non puo essere estesa ai terzi chiamati (ad es. direttori dei lavori) salvo che a costoro sia stato attribuito contrattualmente un compito di progettazione o controllo tecnico che giustifichi la loro responsabilita rispetto alla prestazione contestata
- Il principio di correttezza motivazionale: il giudice di merito deve spiegare in modo non meramente assertivo le ragioni per cui ritiene che una parte non abbia proposto una determinata domanda; la mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente e fonte di nullita rilevabile in Cassazione
- Una pronuncia parziale passata in giudicato che rigetta l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria impedisce la riproposizione dell'eccezione in sede successiva riguardo alle stesse domande; l'effetto del giudicato copre le questioni gia decise
- In caso di somme gia percepite a titolo di risarcimento da altri soggetti, il giudice puo detrarre tali somme dal danno complessivo per evitare una duplicazione del ristoro a favore della committente; l'accertamento dell'avvenuto pagamento e la sua rilevanza vanno adeguatamente motivate
- I limiti del ricorso per cassazione: i motivi per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.5 richiedono il rispetto delle condizioni di ammissibilita e, in caso di doppia conforme, la dimostrazione della diversita delle ragioni di fatto poste a fondamento delle diverse decisioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29251/2024 del 13/11/2024
- Sentenza civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29253/2024 del 13/11/2024
- Sentenza civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29279/2024 del 13/11/2024
- Sentenza civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29281/2024 del 13/11/2024
- Sentenza civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29285/2024 del 13/11/2024
- Sentenza civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 29288/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →