Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19837/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario del provvedimento di espulsione ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto prefettizio che disponeva l'espulsione dal territorio nazionale, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 153 c.p.c. per mancata rimessione in termini: il provvedimento di espulsione gli era stato notificato in lingua italiana con traduzione solo in inglese, lingue che egli assumeva di non conoscere, sicché non avrebbe potuto comprendere il contenuto dell'atto, né i termini e le modalità di impugnazione. Secondo il ricorrente, tale mancata comprensione dipendeva da causa non imputabile e il giudice di merito avrebbe dovuto consentirgli di esercitare il diritto di difesa rimettendolo in termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente valida la procura speciale al ricorso per cassazione, escludendo il vizio di specificità e considerando sufficiente l'indicazione della data apposta in calce alla procura. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso: la rimessione in termini presuppone una reazione tempestiva della parte, cioè l'attivazione immediata appena percepita la necessità di compiere l'atto ormai precluso. Nel caso concreto non risultava che l'istanza di rimessione in termini fosse stata proposta nel giudizio di merito né che la questione fosse stata sollevata tempestivamente dopo la conoscenza del contenuto del provvedimento. Per questo la decisione del Giudice di pace che aveva dichiarato tardivo il ricorso non è stata cassata. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini opera solo se la parte, incorsa in decadenza per causa non imputabile, reagisce tempestivamente e senza ritardo non appena si renda conto della necessità di compiere l'attività processuale preclusa.

  • art. 184-bis c.p.c.

    È richiamato quale precedente assetto della rimessione in termini, accomunato al regime dell'art. 153, comma 2, c.p.c. nel richiedere tempestività dell'istanza.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Il requisito della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore non si applica al ricorso per cassazione oggetto del giudizio, perché la norma riguarda un diverso tipo di procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rimessione in termini richiede non solo la causa non imputabile della decadenza, ma anche una reazione immediata della parte non appena essa abbia percepito la necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa.
  • Se dalla sentenza impugnata e dal ricorso non risulta che l'istanza di rimessione in termini sia stata proposta tempestivamente nel giudizio di merito, la censura è inammissibile.
  • La validità della procura speciale per il ricorso per cassazione può desumersi dall'indicazione del provvedimento impugnato e dalla data apposta in calce alla procura, quando tali elementi consentano di identificare con certezza il mandato conferito.
  • Le norme speciali sulla certificazione della data di rilascio della procura si applicano solo ai procedimenti espressamente contemplati e non possono essere estese oltre il loro ambito testuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.