Ordinanza n. 3521/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria nella parte in cui non comprendono il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il verbale di non idoneità psico-fisica adottato dalla commissione medica nell’ambito del concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti di approvazione e parziale rettifica della graduatoria e ogni ulteriore atto di esclusione conseguente. La non idoneità era motivata dal precedente giudizio negativo espresso il 2 marzo 2023, fondato sulla diagnosi di "Disturbo dell’umore", ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto n. 198 del 30 giugno 2003, con riferimento alla Tabella 1, punto 8. È stata richiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati e, in prospettiva, la riammissione alla procedura concorsuale e la calendarizzazione della prova psicoattitudinale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. In sede di sommario esame, il Collegio ha lasciato impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza nel merito della pretesa, ma ha ritenuto che il pregiudizio cautelare non fosse sufficientemente attuale, poiché la procedura concorsuale risultava ormai conclusa e definita. Il Tribunale ha osservato che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, la prova psicoattitudinale avrebbe potuto essere calendarizzata anche successivamente. È stata confermata l’udienza pubblica di merito del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità del periculum in mora.
art. 3, comma 2, decreto n. 198 del 30 giugno 2003
La disposizione è indicata quale base normativa del giudizio di non idoneità psico-fisica, in collegamento con la Tabella 1, punto 8, relativa alla diagnosi posta a fondamento dell’esclusione.
Tabella 1, punto 8, decreto n. 198 del 30 giugno 2003
Il riferimento tabellare è stato utilizzato dall’amministrazione per motivare la non idoneità psico-fisica del candidato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’impugnazione di un’esclusione da una procedura concorsuale ormai conclusa non comporta automaticamente la sussistenza del periculum in mora: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio attuale e non adeguatamente reversibile.
- Il periculum in mora può essere escluso quando, anche in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito, l’amministrazione possa ancora calendarizzare o svolgere la prova concorsuale omessa senza rendere inutilmente tardiva la tutela.
- Il rigetto della domanda cautelare per mancanza del periculum in mora non anticipa la decisione sulla legittimità dell’esclusione e lascia impregiudicata la valutazione della fondatezza dei motivi nel giudizio di merito.
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