Cassazione Penale, Ordinanza n. 03585/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo tre motivi. Con il primo ha prospettato un vizio di motivazione, richiamando anche il tema dell'imputabilità, ritenuto dalla Corte di cassazione non pertinente rispetto alla vicenda e comunque formulato in modo generico, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata che aveva già respinto la doglianza in appello. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della continuazione con un reato separatamente giudicato, lamentando che la sua situazione personale non sarebbe stata adeguatamente valorizzata; la Corte ha però ritenuto il motivo non consentito e manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva valutato il profilo invocato ma lo aveva reputato insufficiente, in considerazione del lungo lasso di tempo e della disomogeneità tra i reati. Con il terzo motivo ha chiesto una diversa valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a un nuovo giudizio di merito, mentre la Corte territoriale aveva negato le attenuanti in modo non arbitrario sulla base della personalità dell'imputata e dei precedenti penali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel vaglio dei motivi di ricorso per cassazione, rispetto ai quali la Corte ha rilevato genericità, inammissibilità del motivo e manifesta infondatezza.
art. 81 c.p.
Rilevante con riferimento al vincolo della continuazione con reato separatamente giudicato, negato per insufficienza del profilo fattuale invocato e per disomogeneità e distanza temporale tra i reati.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state negate dal giudice di merito sulla base del dato personologico e dei precedenti penali, valutazione ritenuta non arbitraria dalla Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a una censura generica o astratta, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione con un reato separatamente giudicato può essere respinta quando il giudice di merito ritenga non sufficiente il solo richiamo alla situazione personale dell'imputato, valorizzando invece la distanza temporale e la disomogeneità dei fatti reato.
- La doglianza sulle attenuanti generiche non può tradursi in una sollecitazione a un nuovo apprezzamento di merito, se la decisione impugnata dà conto in modo non arbitrario degli elementi negativi, come i precedenti penali e la personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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