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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15312/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e di violazione del divieto di accesso. Il ricorrente ha proposto tre censure: 1) difetto di motivazione e carenza di prova sulla sussistenza degli elementi costitutivi del parcheggiatore abusivo; 2) violazione dell'art. 25 Cost. per asserita illegittimità della configurazione del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S., in quanto il precedente illecito amministrativo posto a base della recidiva sarebbe anteriore alla modifica normativa; 3) estinzione dei reati per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo mirava a una rivalutazione del merito; il secondo era manifestamente infondato perché la precedente sanzione amministrativa può fungere da presupposto del reato ove la nuova condotta sia successiva all'entrata in vigore della norma incriminatrice; il terzo era infondato perché la prescrizione non era maturata, tenuto conto del termine applicabile, dell'aumento per recidiva e degli atti interruttivi, oltre al rilievo che, in presenza di inammissibilità, la prescrizione sopravvenuta non è comunque rilevabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, D.Lgs. 285/1992

    La condotta di fornire indicazioni agli automobilisti sui parcheggi disponibili, se reiterata e sistematica e se accompagnata da precedenti sanzioni per le medesime violazioni, integra l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.

  • art. 1, comma 2, D.L. 14/2017

    La violazione del divieto di accesso è stata ritenuta configurabile in base alla condotta accertata dai giudici di merito.

  • art. 25 Cost.

    Non è violato il principio di legalità quando il previo illecito amministrativo costituisce il presupposto del reato, purché la condotta penalmente rilevante sia posta in essere dopo l'entrata in vigore della norma incriminatrice.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    Nel caso di recidiva, il termine ordinario di prescrizione va aumentato di un quarto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 10, comma 2, D.L. 14/2017

    Per il reato contestato il termine prescrizionale non era decorso, tenuto conto degli atti interruttivi.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere che, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, possa evitarsi il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca

    La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non è rilevabile nel giudizio di legittimità quando il ricorso è inammissibile.

  • Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale

    Conforme al principio di non rilevabilità della prescrizione sopravvenuta in caso di ricorso inammissibile.

  • Sez. U., n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli

    Conferma il principio per cui la prescrizione non può essere rilevata in cassazione se il ricorso è inammissibile.

  • Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni

    Ulteriore conferma dell'orientamento sulla non rilevabilità della prescrizione in presenza di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La sistematicità e reiterazione delle condotte, unitamente ai precedenti accertamenti per le medesime violazioni, possono costituire adeguato supporto motivazionale per ritenere integrato l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.
  • Il principio di legalità non è violato quando una precedente violazione amministrativa sia utilizzata come presupposto di punibilità di una successiva condotta, purché quest'ultima sia tenuta dopo l'entrata in vigore della norma penale.
  • La prescrizione non può essere rilevata nel giudizio di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione, in presenza di recidiva, il termine ordinario è aumentato nei limiti previsti dalla legge e vanno considerati gli atti interruttivi intervenuti nel procedimento.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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