Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27138/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato generica un'istanza relativa alle modalità di consegna di corrispondenza inviata dal difensore su supporto informatico (17 CD). Il ricorrente sostiene che il vero oggetto del reclamo non era la singola consegna dei 17 CD, ma la procedura generale seguita dall'amministrazione penitenziaria: i supporti informatici inviati dal difensore sarebbero sistematicamente trattenuti dall'ufficio matricola per la visione del contenuto e non consegnati prontamente al detenuto, in violazione delle regole sulla corrispondenza tra detenuto e difensore e lesione del diritto di difesa. Chiede l'affermazione di un principio generale che vieti tale modus operandi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: non risulta che il ricorrente fosse destinatario, al momento del ricorso, di un documento specifico la cui consegna fosse tuttora bloccata; inoltre, nei fatti emersi in separato procedimento i 17 CD erano stati consegnati e non vi erano altri documenti non consegnati, rendendo privo di attualità il pregiudizio lamentato. La Corte ha inoltre affermato che non è possibile, in sede di ricorso penale dichiarato inammissibile, enunciare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge (richiamando giurisprudenza consolidata). Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di esposizione sintetica del motivo di ricorso: nel testo il motivo è stato enunciato nei limiti di questa disposizione; utilizzo formale per delimitare la rappresentazione del motivo in cassazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza della decisione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 363, cod. proc. civ. (richiamato per contrasto)

    La Corte osserva che la possibilità di enunciare d'ufficio un principio di diritto 'nell'interesse della legge' prevista nel processo civile (art. 363 c.p.c.) non è applicabile per analogia al processo penale, per cui la Corte di cassazione penale non può formulare principi quando dichiara il ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Sent. n. 3431 del 06/06/1995 (Furnari)

    Richiamata per definire l'interesse all'impugnazione come pretesa all'eliminazione di una lesione attuale e concreta di un diritto o situazione soggettiva, non come richiesta di affermazione di un principio astratto.

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sent. n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    Richiesta a supporto del principio che la Corte di cassazione penale non può enunciare d'ufficio principi generali della legge quando il ricorso è dichiarato inammissibile; tale potere del giudice civile non trova applicazione nel processo penale.

Massime di principio

  • Per essere ricevibile un ricorso penale è necessario un interesse concreto e attuale: occorre dimostrare che sussiste ancora la lesione o che è in corso il blocco di documenti o diritti specifici.
  • I ricorsi tesi soltanto all'affermazione di un principio generale, senza una pretesa di eliminazione di un danno attuale, sono inammissibili per difetto di interesse.
  • La Corte di cassazione penale, quando dichiara un ricorso inammissibile, non può enunciare d'ufficio principi generali nell'interesse della legge (diversa disciplina rispetto al processo civile).
  • Se si contesta una prassi amministrativa (es. controllo e trattenimento di supporti informatici inviati dal difensore), è preferibile documentare casi concreti e, se possibile, produrre prove della reiterazione del comportamento per dimostrare l'esistenza di un pregiudizio attuale e di una situazione sistematica.
  • In assenza di un danno attuale, il rimedio corretto è attendere che si verifichi nuovamente la vicenda e proporre allora un reclamo o ricorso mirato con dati e documenti che attestino l'ostruzione o la lesione del diritto di difesa.
  • Nel processo penale va valutata anche la praticabilità del rimedio interno (reclamo al magistrato di sorveglianza) prima di chiedere la censura in cassazione; la Corte è meno incline a pronunciarsi su questioni teoriche non ancora concretizzatesi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.