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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46282/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. relativa a due polizze assicurative per le quali avrebbe dichiarato una residenza diversa da quella reale. Deduce tre motivi: 1) violazione di legge e nullità per la tardiva comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore generale, in contrasto con la procedura di cui all'art. 23-bis del d.l. 28.10.2020 n.137 (conv. L. 176/2020); 2) vizio di notifica del rinvio d'udienza al difensore d'ufficio con preavviso di soli tre giorni dopo il decesso del difensore di fiducia, con conseguente mancata effettiva conoscenza del prosieguo del processo; 3) vizio di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non vi fu alterazione o falsificazione delle polizze ma solo omissione della comunicazione del cambio di residenza, che avrebbe dovuto configurare il reato di truffa (art. 640 c.p.) e non quello di cui all'art. 642 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha accertato la tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020). Pur riconoscendo che la norma non prevede espressamente la nullità, la Corte, seguendo la più recente giurisprudenza, ha ritenuto che la violazione del termine integri una lesione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; ove la difesa abbia eccepito tempestivamente la tardività, non è richiesta una valutazione discrezionale aggiuntiva. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. Le altre questioni (notifica del rinvio, qualificazione del fatto) non sono state decide in sostanza perché assorbite dal primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma sulla falsificazione o alterazione di polizze/attestazioni. Nel caso di specie era la norma contestata in primo grado e confermata in appello come base di condanna; la Corte di Cassazione non ha riesaminato nel merito la qualificazione per effetto dell'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa. Il ricorrente sosteneva che la condotta integrasse piuttosto la truffa per omissione di comunicazione del cambio di residenza; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sul vizio procedurale e non si è pronunciata sul punto.

  • art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla L. 176/2020)

    Disposizione emergenziale che stabilisce termini per la comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio d'appello 'cartolare'. La Corte ha interpretato il mancato rispetto del termine di dieci giorni come lesivo del diritto di difesa, comportando una nullità a tutela del contraddittorio quando la difesa eccepisce tempestivamente la tardività.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Principio del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto che la tardiva comunicazione delle conclusioni del PG configuri una lesione di questo diritto e giustifichi l'annullamento della sentenza impugnata se la difesa aveva tempestivamente eccepito la tardività.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Norma sulla presenza della parte nel giudizio in base agli atti compiuti. La giurisprudenza citata e richiamata dalla Corte considera che, se la difesa riceve comunque le conclusioni tardive ma non ha eccepito, si consideri presente; tuttavia la Corte sottolinea che, quando la difesa eccepisce per tempo la tardività, detta eccezione deve essere accolta senza ulteriori valutazioni discrezionali.

  • art. 83, comma 14, D.L. 18/2020

    Riferimento alla norma emergenziale che consente il domicilio digitale del difensore (menzionata rispetto al decesso del difensore di fiducia). Il ricorrente aveva dedotto che la notifica al difensore d'ufficio a breve preavviso avrebbe compromesso la conoscenza del prosieguo; la Corte non ha deciso il punto per assorbimento dalla questione principale.

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, rispetto ai termini previsti dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020), può integrare una violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p. e determinare l'annullamento della decisione impugnata se la difesa eccepisce tempestivamente la tardività.
  • Quando la difesa solleva tempestivamente l'eccezione di tardiva comunicazione, il giudice non è tenuto a valutare discrezionalmente la complessità del caso o le ragioni soggettive della richiesta di rinvio: l'eccezione deve essere accolta per tutelare il contraddittorio.
  • Le questioni processuali relative a notifica e conoscenza degli atti (es. decesso del difensore di fiducia e tempestività della comunicazione al difensore d'ufficio) possono incidere sul diritto di difesa, ma possono rimanere non decise se un vizio procedurale primario già determina l'annullamento.
  • Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto (es. art. 640 vs art. 642 c.p.) vanno esaminate nel merito solo dopo aver superato eventuali vizi procedurali rilevanti; l'annullamento per vizi di diritto processuale può comportare il rinvio per un nuovo esame anche della qualificazione del fatto.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analogue: segnalare tempestivamente qualsiasi tardiva comunicazione di conclusioni, richiedere immediatamente rinvio se l'ecosso può pregiudicare il contraddittorio, e documentare problemi di notifica o cambiamenti di difensore (morte, nominativi) per tutelare il diritto di difesa.

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