Sentenza n. 995/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 246/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 246/2025, emesso dal Tribunale di Rimini il 23 giugno 2025 e munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal 5 agosto 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha previsto, su istanza della ricorrente, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, misure sostitutive.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., quando il termine dilatorio previsto per l'esecuzione sia decorso senza adempimento.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione debitrice rispetto a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del titolo entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
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