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Ordinanza

Ordinanza n. 601/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento e per la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente formatosi sull’istanza di assenso edilizio depositata a mezzo pec in data 09.05.2024, come rinnovata ed ulteriormente sollecitata a mezzo pec in data 28.06.2024, con la quale i ricorrenti, ai fini del rilascio di apposito p.d.c., hanno chiesto al Comune di Eboli il “riconoscimento dell’assenza di interesse storico del fabbricato rurale, sito alla Contrada Cornito, lungo la S.P. 30, individuato nella tavola 10.qc (16) – Edifici storici in agro del P.R.G. vigente e nella scheda n. 107 dell’elaborato 34 del Preliminare di Piano”; nonché per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sulla predetta istanza con atto espresso e motivato.

Giustizia amministrativa202402113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di nomina del commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Comune di concludere il procedimento edilizio con un provvedimento espresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito dell'accoglimento del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, il TAR aveva ordinato al Comune di Eboli di concludere entro novanta giorni il procedimento relativo all'istanza di riconoscimento dell'assenza di interesse storico di un fabbricato rurale, funzionale al rilascio del permesso di costruire. I ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta, deducendo che la sentenza era stata comunicata al Comune il 26 settembre 2025 e che il termine di novanta giorni era inutilmente decorso il 26 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di nomina del commissario ad acta. Sebbene il termine assegnato per la conclusione del procedimento fosse decorso, il Comune, con provvedimento del 10 marzo 2026 comunicato ai ricorrenti il 23 marzo 2026, ha concluso il procedimento in senso negativo. La sopravvenuta adozione del provvedimento ha quindi eliminato il presupposto attuale per l'intervento sostitutivo del commissario. Le spese dell'incidente di esecuzione sono state compensate.

Massime di principio

  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di una sentenza che impone alla pubblica amministrazione di provvedere perde il proprio oggetto quando, nelle more dell'incidente di esecuzione, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso prescritto dal giudicato, anche se oltre il termine assegnato.
  • L'adozione tardiva del provvedimento amministrativo non rende automaticamente necessaria la nomina del commissario ad acta se l'obbligo conformativo di provvedere è stato comunque adempiuto prima della decisione sull'istanza sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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