Cassazione Civile, Ordinanza n. 01146/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata che, prima dell'apertura della procedura, era stata trasformata eterogeneamente in comunione di azienda. L'amministratore unico e legale rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, i reclami delle società comuniste e rigettato il suo reclamo. Con il ricorso si contestava: la mancata notifica dell'istanza di fallimento e degli atti successivi ai nuovi soggetti asseritamente legittimati dopo la trasformazione; la non applicabilità dell'art. 10 l.fall. alla comunione di godimento derivata da trasformazione eterogenea; l'erronea affermazione della fallibilità della società trasformata in assenza di attività commerciale; l'irrilevanza della mancata opposizione dei creditori alla trasformazione e il preteso effetto espansivo della comunione sulla garanzia patrimoniale; infine, l'erronea qualificazione della trasformazione come fenomeno successorio idoneo a mantenere la fallibilità dell'ente originario. Le controparti costituite hanno resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della legittimazione passiva delle società comuniste non era stata utilmente dedotta nel merito ed era comunque coperta da giudicato interno, poiché la corte territoriale aveva già dichiarato tardivo il reclamo delle stesse. Ha poi respinto nel merito i motivi dal secondo al sesto, riaffermando il principio secondo cui la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non impedisce la dichiarazione di fallimento della società entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi di un fenomeno successorio tra soggetti distinti. La Corte ha sottolineato che l'art. 10 l.fall. si collega alla sola cancellazione, a prescindere dal titolo della stessa, che l'eventuale mancanza di attività commerciale del soggetto trasformato è irrilevante rispetto alla fallibilità dell'ente originario, e che la mancata opposizione dei creditori alla trasformazione non preclude l'istanza di fallimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
il termine per il reclamo dei terzi interessati decorre dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese; la tardività comporta inammissibilità.
art. 10 l.fall.
entro l’anno dalla cancellazione
la fallibilità dell'impresa cancellata dipende dalla cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal titolo della cancellazione e dalla successiva trasformazione eterogenea.
art. 15 l.fall.
richiamato per censurare la notifica dell'istanza di fallimento e degli atti del procedimento prefallimentare.
art. 17 l.fall.
richiamato per la doglianza sulla mancata notifica degli atti prefallimentari.
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere un problema di interpretazione della disciplina fallimentare rispetto alla comunione di godimento.
art. 1100 c.c.
richiamato per contestare la configurabilità della comunione d'azienda e i suoi effetti sulla fallibilità.
art. 2248 c.c.
richiamato per sostenere che la trasformazione in comunione di beni escludeva la soggezione a fallimento.
art. 2500-septies c.c.
disciplina la trasformazione eterogenea di società di capitali in comunione di azienda; la Corte ne afferma l'irrilevanza impeditiva rispetto alla fallibilità dell'ente originario.
art. 2495 c.c.
richiamato nel motivo sulla trasformazione e sui rapporti con i creditori.
art. 2740 c.c.
richiamato per sostenere che i creditori avrebbero potuto contare sui patrimoni dei singoli comunisti.
art. 2498 c.c.
richiamato per qualificare la trasformazione come fenomeno modificativo/traslativo e non successorio.
art. 2500-novies c.c.
richiamato in motivazione quale meccanismo di opposizione dei creditori nelle trasformazioni eterogenee, ritenuto non sostitutivo del fallimento.
art. 1, comma 2, l.fall.
richiamato per ricordare che l'eventuale fallimento del soggetto trasformato richiede comunque i presupposti soggettivi e oggettivi di legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non impedisce la dichiarazione di fallimento della società originaria entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, poiché la trasformazione non elimina la soggezione dell'ente originario alla procedura concorsuale.
- Ai fini dell'art. 10 l.fall. rileva esclusivamente la data di cancellazione dal registro delle imprese, non il titolo o la causa della cancellazione, né la circostanza che dopo la trasformazione l'attività abbia assunto natura di mero godimento.
- La comunione di azienda non è considerata autonomo soggetto di diritti dotato di distinta imputazione e di propria responsabilità patrimoniale; pertanto, la trasformazione non può essere utilizzata per sottrarre l'impresa societaria al concorso dei creditori.
- L'opposizione dei creditori alla trasformazione eterogenea non sostituisce né preclude la successiva istanza di fallimento, perché offre una tutela di intensità inferiore rispetto alla procedura concorsuale e non implica rinuncia al diritto di chiedere il fallimento.
- La questione della fallibilità dell'ente originario va tenuta distinta da quella dell'eventuale fallibilità del soggetto trasformato: l'assenza di attività d'impresa nel nuovo assetto può incidere solo sulla fallibilità del soggetto trasformato, non su quella dell'ente cancellato.
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