Cassazione Civile, Ordinanza n. 18536/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
Nel giudizio di merito, il socio di una cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa aveva ottenuto dal tribunale l’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, con riconoscimento di un credito ulteriore rispetto a quanto ammesso dalla liquidatela. Il credito riguardava somme versate alla cooperativa in relazione alla costruzione dell’alloggio prenotato, in particolare interessi di preammortamento, interessi passivi di ammortamento e spese per la pratica di finanziamento e di frazionamento del mutuo. La cooperativa ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) omesso esame della delibera del consiglio di amministrazione del 20 aprile 2010, che avrebbe previsto la detrazione di interessi passivi e spese di amministrazione dalla quota da liquidare al socio moroso; 2) violazione dei principi affermati da Cass. 16304/2009, per non avere il tribunale distinto tra rapporto sociale e rapporto sinallagmatico di scambio nella cooperativa edilizia; 3) nullità del decreto per motivazione apparente; 4) omesso esame della testimonianza dell’ex presidente della cooperativa sulle spese per migliorie dell’appartamento e sui relativi poteri autorizzativi e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del decreto del tribunale fosse sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale e che non vi fosse motivazione apparente. Ha inoltre osservato che i motivi di omesso esame non rispettavano il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo stati adeguatamente indicati il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il momento del suo discusso esame e la decisività. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso richiedeva in sostanza un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità, e ha confermato l’orientamento secondo cui nella cooperativa edilizia convivono un rapporto associativo e un distinto rapporto di scambio, sicché i versamenti riferiti all’alloggio prenotato non attengono al rapporto sociale ma al corrispettivo del trasferimento della proprietà. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo nel procedimento concorsuale
art. 99 l.fall.
richiamato per evidenziare la tardività di alcune difese e la conseguente limitazione delle allegazioni
art. 110, comma 1, lett. b), TUIR
ritenuto non pertinente ai fini della controversia, perché relativo alla determinazione della base imponibile fiscale
art. 2530 c.c.
richiamato dal tribunale e dalla Corte per escludere che gli esborsi del socio, se riferiti al bene da acquisire, siano debiti di conferimento
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma invocata per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente diretta a rivalutare il merito
art. 360, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la dedotta nullità del decreto per motivazione apparente, esclusa dalla Corte
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento della discussione e della decisività; onere non assolto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione del decreto non è apparsa carente al punto da integrare nullità, essendo intellegibile la ratio decidendi
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in tema di specificità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di specificità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità, la motivazione è viziata da nullità solo quando sia del tutto inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione, né la mancata confutazione analitica di tutte le difese di parte.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il momento in cui è stato discusso nel processo e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito; se la doglianza mira in realtà a contestare l’apprezzamento dei fatti o delle prove, essa è inammissibile in cassazione.
- Nelle cooperative edilizie il socio è parte di due rapporti distinti ma collegati: uno associativo, relativo ai conferimenti e alle spese di gestione/amministrazione, e uno di scambio, relativo al pagamento delle somme connesse all’assegnazione dell’alloggio e al trasferimento della proprietà.
- Le somme versate dal socio di cooperativa edilizia in relazione alla realizzazione o prenotazione dell’alloggio, quando non attinenti al rapporto sociale in senso stretto, vanno imputate al rapporto di scambio e sono restituibili secondo la disciplina di quest’ultimo, anche in presenza di disavanzo di bilancio, salvo diversa disciplina pattizia.
- In sede di opposizione allo stato passivo, difese e contestazioni che postulano una diversa ricostruzione dei fatti devono essere tempestivamente dedotte e specificamente allegato, altrimenti possono essere precluse dalla tardività.
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