Sentenza n. 109/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro del 26 gennaio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 466/2024, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 27 gennaio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente all'attribuzione della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre agli accessori, condannando il Ministero alla corresponsione. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta inerte nonostante la notificazione del titolo esecutivo, e ha proposto il ricorso il 20 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modifiche. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza allegare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente verificato che il ricorso fosse stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 27 gennaio 2025, e ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario mediante attestazione di segreteria dell'11 novembre 2025. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato all'Amministrazione di attribuire al ricorrente la Carta elettronica relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore complessivo di euro 1.500,00, oltre agli accessori nella misura indicata dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modifiche
termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.
Il ricorso per l'ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Determina, secondo quanto stabilito dal giudicato, la misura degli accessori dovuti sulle somme spettanti al ricorrente.
art. 22 l. n. 724/1994
richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/94
È richiamato nel titolo giudiziale quale disposizione collegata alla disciplina degli accessori sulle somme dovute.
art. 114 c.p.a.
Il testo qualifica il giudizio come giudizio di ottemperanza e dispone l'esecuzione del giudicato, non riportando tuttavia espressamente la disposizione normativa applicata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non adempia agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo; tale requisito non è invece necessario nei medesimi termini per l'ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire specificamente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, assegnandogli un termine successivo.
- La costituzione dell'amministrazione con una memoria meramente formale, in assenza di prova dell'avvenuto adempimento, non impedisce l'accoglimento del ricorso quando l'obbligo sancito dal giudicato risulti ancora ineseguito.
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