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Ordinanza

Ordinanza n. 126/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.10.2024, n. 1029, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28 ottobre 2024, n. 1029, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 1029 del 28 ottobre 2024, dichiarata passata in giudicato, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che nel fascicolo informatico non risultavano presenti, né erano altrimenti visualizzabili, i documenti digitali indicati tra gli allegati al ricorso e necessari per lo scrutinio della domanda: la sentenza da eseguire, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto d’ufficio alle parti la questione secondo cui l’omessa produzione della documentazione nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alle ricorrenti un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da ottemperare, l’attestazione della notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, rilevando che la loro mancata produzione nelle forme telematiche previste può comportare l’inammissibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. È stata inoltre disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    omessa produzione della documentazione, nelle forme previste dalle “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito della documentazione necessaria; nel caso concreto, la questione riguarda l’eventuale inammissibilità del ricorso per mancata produzione dei documenti indispensabili.

  • art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    È indicato quale base normativa delle regole tecniche-formali che disciplinano il deposito telematico della documentazione processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sentenza da eseguire, l’attestazione della notificazione e il certificato di passaggio in giudicato costituiscono documentazione necessaria ai fini dello scrutinio della domanda; la loro omessa produzione può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, il giudice amministrativo deve consentire alle parti di interloquire e può assegnare un termine per il deposito della documentazione necessaria ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La produzione dei documenti necessari nel processo amministrativo deve rispettare le forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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