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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4178/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado in procedimento abbreviato per più furti in abitazione commessi nella provincia di Udine (settembre-ottobre 2019). Gianni Hudorovich ha poi rinunciato al ricorso. Angelo Levacovich e Michel Braidich hanno contestato la valutazione e l'applicazione della recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) ritenendone errata la sussistenza o la motivazione. Alessandro Braidic ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione per l'applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n. 5 c.p.), contestando la qualificazione dei fatti come posti in condizioni di vulnerabilità; (2) mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 (tenuità del danno) e 62 n. 6 (riparazione del danno), nonostante pagamenti effettuati a favore delle vittime; (3) doglianza sul trattamento sanzionatorio complessivo e sulla determinazione della pena (art. 133 c.p. e art. 81 comma 2 c.p.) e sull'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Hudorovich l'inammissibilità è stata pronunciata per rinuncia all'impugnazione. I ricorsi di Levacovich e Michel Braidich sono stati dichiarati inammissibili perché la motivazione sull'applicazione della recidiva risultava adeguata: il giudice di primo grado e la Corte d'appello avevano valutato la natura dei reati, la ripetizione delle condotte, le detenzioni pregresse e l'inefficacia dei benefici penitenziari come indicatori di maggiore pericolosità sociale. Il ricorso di Alessandro Braidic è stato ritenuto manifestamente infondato: l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. è stata correttamente applicata alla luce della concreta vulnerabilità delle vittime (case isolate, luoghi appartati; in alcuni casi sistemi di allarme disattivati), le attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 c.p. sono state correttamente negate (danno non meramente patrimoniale/ non tenuità e riparazioni parziali non equivalgono a riparazione integrale) e la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione è risultata congrua e adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende: €1.000,00 per Hudorovich e €3.000,00 ciascuno per gli altri ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante della minorata difesa: va applicata solo se le condizioni di tempo, luogo o persona hanno determinato concretamente una situazione di vulnerabilità della vittima; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che case isolate, luoghi appartati e disattivazione di sistemi di allarme configurino tale situazione.

  • art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.

    Aggravanti riferite ai furti (es. persone presenti o altri elementi): considerate nell'ambito di disciplina speciale di cui all'art. 624-bis; nel caso applicate e valutate ai fini della determinazione della pena ma soggette ai limiti di equivalenza stabiliti da art. 624-bis, comma 4.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Stabilisce soglia edittale specializzata per i reati predatori in abitazione e disciplina il rapporto tra aggravanti e attenuanti: le aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 5 non possono prevalere sulle attenuanti, per cui la pena base va calcolata nella cornice di cui al comma 3 e poi applicate attenuanti/aggravanti secondo i limiti di cui al comma 4.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante per particolare tenuità del danno: richiede la valutazione complessiva del danno criminale, non solo del valore economico sottratto; la Corte ha negato l'attenuante perché sono stati arrecati danni materiali agli immobili e il danno non è stato ritenuto particolare e tenuitario.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Attenuante per la riparazione del danno prima del giudizio: richiede riparazione integrale e rappresenta indice di ravvedimento; riparazioni parziali o inadeguate non consentono il riconoscimento automatico dell'attenuante, come nel caso in esame.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità ma deve motivare l'uso dei criteri; nel caso la Corte ha ritenuto congrua la scelta della pena base e degli aumenti per continuazione, motivati con gravità del fatto e minima maggiorazione.

  • art. 81 comma 2 cod. pen.

    Principio secondo cui la pena deve essere determinata secondo i criteri di cui all'art. 133: deduzione della difesa sul punto è stata respinta perché la motivazione sulla gravità e sulla misura è risultata adeguata.

  • art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione; applicata al caso di Hudorovich che ha rinunciato espressamente al ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di imporre somme a titolo di ammenda a carico dei ricorrenti per inammissibilità o censure infondate: la Corte ha disposto somme a favore della Cassa delle ammende (importi indicati).

Massime di principio

  • La recidiva facoltativa (reiterata/specifica/infraquinquennale) richiede motivazione specifica: il giudice deve valutare natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, qualità dei comportamenti e l'eventuale inefficacia di misure penitenziarie precedenti come indici di pericolosità.
  • L'aggravante per minorata difesa (art. 61 n. 5) si integra solo quando le circostanze di tempo, luogo o persona producono concretamente una situazione di vulnerabilità della vittima; condizioni astratte o genericamente favorevoli alla commissione del reato non sono sufficienti.
  • L'attenuante per tenuità del danno (art. 62 n. 4) richiede valutazione del danno criminale nella sua globalità (danno patrimoniale e non patrimoniale, danni materiali alla residenza, ecc.); il mero basso valore dei beni sottratti non basta.
  • L'attenuante per la riparazione del danno (art. 62 n. 6) presuppone la riparazione integrale prima del giudizio; versamenti parziali o insufficienti non garantiscono il riconoscimento automatico dell'attenuante, benché possano essere valutati ai fini delle attenuanti generiche.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: essa è valida se rispetta i criteri di cui all'art. 133 c.p. e se la motivazione giustifica eventuali scostamenti dalla misura minima; la Corte di legittimità censura solo motivazioni manifestamente incongrue o assenti.
  • La rinuncia all'impugnazione determina inammissibilità del ricorso; i ricorrenti inammissibili possono essere condannati al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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