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Sentenza

Sentenza n. 116/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.306 del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.

Giustizia amministrativa202500601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vasto, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle la somma di €1.500,00, riferita agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. L'azione è stata proposta dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero alle penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente €1.500,00, da utilizzare per l'assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto. Il TAR ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo insussistenti i relativi presupposti in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere e del fatto che erano comunque dovuti interessi o rivalutazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in €600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ne ha riconosciuto i presupposti a fronte dell'inerzia del Ministero.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti in ragione dell'importo contenuto e della debenza di interessi o rivalutazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato con riguardo al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità di aggiornamento e formazione del docente cui deve essere destinata la somma riconosciuta mediante la carta elettronica.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione da parte di un'amministrazione di una sentenza passata in giudicato, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dalla legge, legittima l'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per eseguire il giudicato.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, l'importo dovuto è contenuto e il credito è comunque assistito dalla debenza di interessi o rivalutazione.
  • Le spese e gli oneri eventualmente sostenuti dal commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione soccombente e liquidati separatamente previa documentazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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