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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01055/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame della proroga del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri "Milo" di Trapani, disposta ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per illegittimità della proroga nonostante fossero presenti i requisiti per l'applicazione di misure alternative (mancanza assoluta di motivazione in ordine alla impossibilità di misure meno afflittive); (ii) violazione di legge per mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego della protezione internazionale disposta dal Tribunale di Palermo il 30/11/2025.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il secondo motivo (la Corte di appello ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la sospensione dell'efficacia del diniego di protezione internazionale impedisce l'espulsione ma non necessariamente il trattenimento, quando sussistano giustificati motivi ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, come desunti dai precedenti penali). Ha invece accolto i primi e terzo motivi congiunti: la Corte territoriale non ha valutato la pericolosità in termini di attualità e concretezza né ha bilanciato tale profilo con la possibilità di misure alternative meno afflittive (valutazione della proporzionalità richiesta), omettendo di considerare elementi favorevoli quali il possesso di passaporto valido e la dichiarazione di ospitalità del fratello. Conseguentemente la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla questione delle misure alternative e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 3

    art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015

    Disciplina il trattenimento amministrativo per finalità di espulsione; la proroga del trattenimento può essere disposta se sussistono giustificati motivi (pericolosità, ecc.). La Corte ha ritenuto che la sussistenza di giustificati motivi (prevalentemente precedenti penali) può legittimare il trattenimento anche se è stata chiesta la sospensiva del diniego di protezione.

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 7

    art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015

    Prevede che lo straniero che impugna il diniego di protezione ha diritto a rimanere nel centro di permanenza fino alla decisione sul ricorso giurisdizionale; tuttavia questo diritto non esclude la possibilità del trattenimento se sussistono le condizioni di cui al comma 3.

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 4

    art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008

    Norma sul ricorso giurisdizionale contro il diniego di protezione internazionale e sulla possibile sospensione; la Corte ha richiamato la tutela giurisdizionale ma ha distinto gli effetti della sospensione rispetto al trattenimento.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1-bis

    art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Impegna il giudice alla valutazione di proporzionalità della misura di trattenimento, considerando tutte le circostanze di fatto; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di valutare misure meno afflittive conformemente alla direttiva 2008/115/CE.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990

    Rinvio normativo utilizzato per ritenere rilevanti alcuni precedenti penali del ricorrente ai fini della valutazione della pericolosità sociale.

  • Direttiva 2008/115/CE

    Principi europei sulla procedura di rimpatrio e sull'obbligo di proporzionalità nell'uso delle misure di detenzione amministrativa; richiamata per interpretare l'art. 14 d.lgs. n. 286/1998.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025 (M.)

    Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, Rv. 287694 - 01

    Principio secondo cui la sospensione della decisione di diniego di protezione impedisce l'espulsione ma non automaticamente il trattenimento secondario, che resta possibile ove sussistano giustificati motivi.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025 (H.)

    Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, Rv. 288220 - 01

    Principio secondo cui il giudice deve esprimere un giudizio di proporzionalità sul trattenimento e valutare, caso per caso, la possibilità di misure meno afflittive.

Massime di principio

  • La sospensione dell'efficacia del diniego di protezione internazionale (o la concessione della sospensiva) impedisce l'espulsione ma non esclude automaticamente la possibilità di trattenimento: il trattenimento può rimanere legittimo se persistono "giustificati motivi" ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015.
  • La pericolosità sociale del trattenuto deve essere valutata in termini di attualità e concretezza e non può essere assunta in modo astratto esclusivamente sulla base di precedenti penali: occorre bilanciare tale profilo con l'effettiva adeguatezza delle misure alternative meno afflittive.
  • Il giudice chiamato a valutare il trattenimento ha l'obbligo di motivare espressamente il giudizio di proporzionalità e l'esclusione delle misure alternative, considerando elementi concreti (es. possesso di passaporto, disponibilità di ospitalità, condizioni personali e familiari).
  • In caso di omissione motivazionale sul punto delle misure alternative, il provvedimento di proroga del trattenimento può essere annullato limitatamente a tale profilo e rimandato per nuovo esame, senza che cioò implichi automaticamente l'annullamento integrale del provvedimento.
  • La giurisprudenza di legittimità individua un equilibrio tra tutela amministrativa dell'ordine pubblico e il principio di proporzionalità: ogni situazione va valutata singolarmente per verificare se misure meno afflittive possano garantire gli stessi fini.

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