Cassazione Penale, Sentenza n. 11177/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato Fiandaca, deduce tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 341-bis c.p. per mancata verifica che le ingiurie fossero effettivamente percepite dai presenti non parte offesa; 2) vizio della motivazione e insufficienza probatoria, con affermazioni ritenute dubitative e generiche nella ricostruzione dei fatti; 3) illogicità della motivazione in ordine al mantenimento delle statuizioni civili (risarcimento e spese) nonostante la dichiarata non punibilità per particolare tenuità e la modesta offensività delle espressioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente escluso la punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ma ha ritenuto altresì fondate le statuizioni civili confermate in appello. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che ai fini dell'integrazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. è sufficiente la potenzialità che le espressioni offensive siano udite dai presenti (non è necessaria la prova che effettivamente tutte le persone presenti le abbiano percepite). Ha inoltre chiarito che il riconoscimento della particolare tenuità non esclude la sussistenza del danno civile, che va liquidato in separata sede, e che il giudice che applica l'art. 131-bis è tenuto a pronunciarsi sulle domande civili, con conseguente legittimità della liquidazione delle spese processuali a favore delle parti civili (richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2022 e la giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, con liquidazioni specifiche (fra cui Euro 3.686 a favore di Leone Giuseppe e altre somme liquidate alle altre parti civili come indicato in dispositivo).
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti (potenzialità di percezione), poiché questa potenzialità può comunque arrecare un aggravio psicologico e turbare l'operato del pubblico ufficiale
art. 131-bis cod. pen.
Il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude la possibilità che sussista un danno civile; il giudice che applica l'art. 131-bis è tenuto a decidere sulle domande di restituzione o risarcimento e tale accoglimento costituisce presupposto per la liquidazione delle spese processuali delle parti civili
Sentenza Corte costituzionale n. 173 del 2022
Ha stabilito principi che impongono al giudice, ove applichi l'art. 131-bis, di pronunciarsi sulle richieste della parte civile, influenzando la possibilità di liquidare le spese anche quando il fatto è ritenuto di particolare tenuità
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016 (Saad)
Conferma il principio secondo cui la potenzialità di essere udito dagli astanti è sufficiente per integrare l'elemento oggettivo del reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023 (Terranova c/ Mannino)
Precisazione secondo cui l'accoglimento della domanda civile in sentenza che applica l'art. 131-bis è il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile
Massime di principio
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) non è necessario provare che tutte le persone presenti abbiano effettivamente udito l'offesa: è sufficiente la possibilità che le espressioni siano state udite dagli astanti
- La valutazione sulla responsabilità deve considerare la ripetizione e il contesto pubblico dell'offesa; dichiarazioni di non percezione di alcuni testimoni non esonerano automaticamente la configurabilità del reato se sussiste la potenzialità di ascolto
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non impedisce di riconoscere e liquidare un danno civile: il giudice deve comunque pronunciarsi sulle domande risarcitorie o di restituzione
- L'accoglimento della domanda civile in sentenza che applica l'art. 131-bis costituisce titolo per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile
- In sede di impugnazione, le censure sulla motivazione richiedono che sia dimostrato un vizio effettivo nella valutazione delle prove; censure generiche o basate su deduzioni non pienamente riferite al thema probandum risultano inidonee
- Chi agisce in modo offensivo in luogo pubblico contro pubblici ufficiali corre il rischio sia di responsabilità penale (se integrati gli elementi del reato) sia di obblighi civili per danni, anche quando la condotta sia valutata di particolare tenuità
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