Cassazione Penale, Sentenza n. 17223/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro, deducendo violazione di legge (art. 592 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese. Sosteneva che la inammissibilità era conseguenza di una rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse (non prevedibile e non imputabile al ricorrente), per la quale aveva depositato un atto formale di rinuncia; pertanto, a suo avviso, la rinuncia non doveva essere considerata come soccombenza e non poteva comportare la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era generico e non supportato da prove: il ricorrente non ha specificato le cause sopravvenute che avrebbero fatto venir meno l'interesse né ha prodotto l'atto di rinuncia depositato al Tribunale del riesame. Per tali ragioni la Corte ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidente e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lo ha condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si è richiamata a giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia evita la qualifica di soccombenza solo se motivata e provata da cause sopravvenute e imprevedibili (es. scarcerazione o dissequestro).
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma cartolare secondo la norma procedurale richiamata; puro dato procedurale senza incidenza favorevole al ricorrente.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte però ha ritenuto il motivo generico e non dimostrato e quindi non ha approfondito una interpretazione sostanziale della norma.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la comminazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per carenze formali o per colpa.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736-01)
Principio interpretativo secondo cui la rinuncia di un impugnante non comporta condanna alle spese se il venir meno dell'interesse è dovuto a cause sopravvenute e imprevedibili alla proposizione dell'impugnazione; spetta al rinunciante dimostrare tali cause.
Massime di principio
- La mera dichiarazione generica di 'sopravvenuta carenza di interesse' non è sufficiente: la parte che invoca la rinuncia per cause sopravvenute deve indicare e documentare le cause specifiche e depositare l'atto di rinuncia nel fascicolo processuale.
- Se la rinuncia all'impugnazione è causata da eventi sopravvenuti, imprevedibili e non imputabili al rinunciante (es. scarcerazione, dissequestro), la rinuncia può evitare la qualificazione di soccombenza e la condanna alle spese; l'onere della prova grava sul rinunciante.
- In mancanza di specificazione e prova delle cause sopravvenute, il giudice può considerare l'inammissibilità del gravame come risultato della scelta del ricorrente e disporre la condanna alle spese e, se del caso, sanzioni alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- È prassi prudente, per il difensore, allegare sempre copia dell'atto di rinuncia e una breve esposizione fattuale delle cause sopravvenute che giustificano la rinuncia al riesame, con eventuale prova documentale, per evitare la condanna alle spese.
- La forma cartolare (art. 611, comma 1-bis) non limita l'onere probatorio: anche nei procedimenti trattati per iscritti in forma cartolare il giudice richiede elementi concreti a supporto delle affermazioni che incidono sulla destinazione delle spese processuali.
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