Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25063/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per ricettazione in concorso e per interferenze illecite nella vita privata in concorso, con pena complessiva di due anni, due mesi di reclusione ed euro 800 di multa. Il ricorso per cassazione contestava: la valutazione degli indizi e la tenuta della prova ex art. 192 c.p.p., sostenendo che il capo di imputazione fosse poco chiaro, che il compendio probatorio fosse insufficiente e che la Corte avesse dato valore decisivo alla sola osservazione dell'imputato alla guida di un'auto rubata; il mancato esame della versione difensiva e delle dichiarazioni del coimputato; un preteso travisamento della prova sulle modalità temporali dell'osservazione; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la determinazione della pena sopra il minimo edittale; e l'aumento per la continuazione, ritenuto non adeguatamente motivato e sproporzionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla prova indiziaria non fossero veicolabili come violazione di legge ex art. 192 c.p.p., ma solo nei limiti del vizio di motivazione; ha osservato che i motivi tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha giudicato manifestamente infondati i rilievi sul diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla personalità dell'imputato e dai numerosi precedenti penali; e ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena e sull'aumento per continuazione, anche in ragione della collocazione della pena base al di sotto della media edittale e della contenuta entità dell'aumento per il reato satellite. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati contestati

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione, oggetto della conferma di condanna

  • art. 617-bis c.p.

    norma incriminatrice relativa alle interferenze illecite nella vita privata, contestata in concorso

  • art. 192 c.p.p.

    la violazione dei criteri di valutazione della prova non è deducibile come violazione di legge in sé, ma nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    invocato dalla difesa per violazione di legge, ma ritenuto inammissibile nei limiti prospettati

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche rimesse al giudizio di fatto del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità e delle modalità del fatto

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la disciplina della continuazione e degli aumenti di pena

  • art. 132 c.p.

    richiamato in tema di discrezionalità nella determinazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non integra, di regola, un autonomo vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., ma può essere fatta valere solo come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., quando il difetto emerga dal testo della sentenza o dagli atti specificamente indicati.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: la Corte di cassazione controlla solo la tenuta logico-giuridica della motivazione, non la persuasività o la preferibilità di una diversa lettura dei fatti.
  • Quando la decisione si fonda su un compendio indiziario, il giudice deve valutare la valenza di ciascun indizio e poi la loro complessiva convergenza; il controllo di legittimità non si estende alla sostituzione di tale apprezzamento con uno diverso.
  • La deduzione cumulativa e indistinta di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, senza specificare su quali punti ciascun vizio ricada, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua fondata su elementi decisivi, anche uno solo tra quelli di cui all'art. 133 c.p., o sulla mera assenza di elementi positivi.
  • Nel determinare la pena, il giudice deve dare conto dei criteri ex art. 133 c.p.; tuttavia, se la pena è contenuta e comunque giustificata dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato, non è richiesta una motivazione analitica particolarmente ampia.
  • In tema di continuazione, la motivazione sull'aumento di pena è sufficiente quando consenta di verificare la scelta della pena base, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale, specie se l'aumento è contenuto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.