Cassazione Penale, Sentenza n. 25063/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per ricettazione in concorso e per interferenze illecite nella vita privata in concorso, con pena complessiva di due anni, due mesi di reclusione ed euro 800 di multa. Il ricorso per cassazione contestava: la valutazione degli indizi e la tenuta della prova ex art. 192 c.p.p., sostenendo che il capo di imputazione fosse poco chiaro, che il compendio probatorio fosse insufficiente e che la Corte avesse dato valore decisivo alla sola osservazione dell'imputato alla guida di un'auto rubata; il mancato esame della versione difensiva e delle dichiarazioni del coimputato; un preteso travisamento della prova sulle modalità temporali dell'osservazione; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la determinazione della pena sopra il minimo edittale; e l'aumento per la continuazione, ritenuto non adeguatamente motivato e sproporzionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla prova indiziaria non fossero veicolabili come violazione di legge ex art. 192 c.p.p., ma solo nei limiti del vizio di motivazione; ha osservato che i motivi tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha giudicato manifestamente infondati i rilievi sul diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla personalità dell'imputato e dai numerosi precedenti penali; e ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena e sull'aumento per continuazione, anche in ragione della collocazione della pena base al di sotto della media edittale e della contenuta entità dell'aumento per il reato satellite. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati
art. 648 c.p.
norma incriminatrice della ricettazione, oggetto della conferma di condanna
art. 617-bis c.p.
norma incriminatrice relativa alle interferenze illecite nella vita privata, contestata in concorso
art. 192 c.p.p.
la violazione dei criteri di valutazione della prova non è deducibile come violazione di legge in sé, ma nei limiti del vizio motivazionale
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
invocato dalla difesa per violazione di legge, ma ritenuto inammissibile nei limiti prospettati
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
art. 533 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio
art. 62-bis c.p.
attenuanti generiche rimesse al giudizio di fatto del giudice di merito
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità e delle modalità del fatto
art. 81 c.p.
richiamato per la disciplina della continuazione e degli aumenti di pena
art. 132 c.p.
richiamato in tema di discrezionalità nella determinazione della pena
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non integra, di regola, un autonomo vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., ma può essere fatta valere solo come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., quando il difetto emerga dal testo della sentenza o dagli atti specificamente indicati.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: la Corte di cassazione controlla solo la tenuta logico-giuridica della motivazione, non la persuasività o la preferibilità di una diversa lettura dei fatti.
- Quando la decisione si fonda su un compendio indiziario, il giudice deve valutare la valenza di ciascun indizio e poi la loro complessiva convergenza; il controllo di legittimità non si estende alla sostituzione di tale apprezzamento con uno diverso.
- La deduzione cumulativa e indistinta di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, senza specificare su quali punti ciascun vizio ricada, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua fondata su elementi decisivi, anche uno solo tra quelli di cui all'art. 133 c.p., o sulla mera assenza di elementi positivi.
- Nel determinare la pena, il giudice deve dare conto dei criteri ex art. 133 c.p.; tuttavia, se la pena è contenuta e comunque giustificata dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato, non è richiesta una motivazione analitica particolarmente ampia.
- In tema di continuazione, la motivazione sull'aumento di pena è sufficiente quando consenta di verificare la scelta della pena base, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale, specie se l'aumento è contenuto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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