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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14511/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere, deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice disposto l'interrogatorio di garanzia pur procedendo anche per rapina aggravata (reato ad alto allarme sociale), argomentando che tale scelta avrebbe implicato l'esclusione delle esigenze cautelari ovvero una mancata valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e del comportamento processuale dei ricorrenti; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione nella scelta della misura, sostenendo che gli indagati risultavano reperibili, remissivi e disponibili e che dunque gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero stati adeguati, mentre la custodia in carcere sarebbe misura residuale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: la norma (L. n.114/2024, art. 291 comma 1-quater) prevede eccezioni che permettono l'adozione della misura senza interrogatorio preventivo in presenza di specifiche esigenze cautelari o per reati ad alto allarme sociale quando sussiste il pericolo di reiterazione; inoltre l'anticipazione dell'interrogatorio non implica una valutazione preventiva e definitiva di insussistenza delle esigenze cautelari e il giudice deve comunque valutare concretamente le condizioni anche in luce delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la mancata superabilità della soglia di ammissibilità perché si trattava di una richiesta di rinnovata valutazione discrezionale della misura; ha ritenuto invece persuasiva la motivazione del tribunale che aveva evidenziato la sistematica e ripetuta commissione di reati predatori, la gravità e la persistenza della condotta, nonché la spregiudicatezza degli indagati, giustificando la custodia in carcere come necessaria rispetto agli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen. (comma 1-quater) e L. n. 114 del 2024

    La novellazione consente, in casi tassativi (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reati ad alto allarme sociale con pericolo di reiterazione), di applicare la misura cautelare senza aver previamente svolto l'interrogatorio di garanzia; ciò non comporta che l'interrogatorio anticipato equivalga a una valutazione di assenza delle esigenze cautelari, perché la valutazione definitiva avviene anche dopo il contraddittorio reale.

  • art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lettere a), b), c))

    Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione). La Corte ha fatto riferimento a queste lettere per giustificare la possibilità di posticipare l'interrogatorio e per valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione.

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 2-ter e comma 3-bis)

    «l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]»

    Prevede la nullità dell'ordinanza cautelare quando l'interrogatorio, ove obbligatorio secondo l'art. 291 comma 1-quater, non sia stato svolto; tuttavia l'anticipazione dell'interrogatorio prevista dalla novella resta compatibile con l'applicazione della misura quando ricorrono le eccezioni normative.

  • art. 294 cod. proc. pen. (comma 3)

    Stabilisce l'obbligo per il giudice, all'esito dell'interrogatorio, di valutare la persistenza delle condizioni che legittimano la misura e, se del caso, di revocarla o sostituirla; utilizzato dalla Corte per sottolineare che la valutazione non è esclusivamente cartolare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riguarda la scelta della misura cautelare: la Corte di legittimità esercita controllo limitato alla motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito in una rinnovata valutazione discrezionale.

  • art. 407 cod. proc. pen. (comma 2, lett. a))

    Richiamato per l'elencazione di reati ad 'alto allarme sociale' che consentono, congiuntamente alla sussistenza del pericolo di reiterazione, la procedura di anticipazione dell'interrogatorio.

  • art. 362 cod. proc. pen. (comma 1-tee)

    Citato quale riferimento normativo per ulteriori ipotesi di reati gravi connessi all'alto allarme sociale che giustificano deroghe all'obbligo dell'interrogatorio preventivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento per le parti private che propongono ricorso rigettato; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • L'anticipazione dell'interrogatorio di garanzia prevista dalla L. n.114/2024 per i reati ad alto allarme sociale non implica automaticamente che il giudice abbia escluso esigenze cautelari; si tratta di una scelta procedurale che consente il contraddittorio reale ma non toglie al giudice la discrezionalità di valutare concretamente il pericolo di reiterazione.
  • La verifica della sussistenza delle esigenze cautelari può inizialmente essere effettuata su base cartolare, ma la valutazione definitiva richiede il contraddittorio e il sindacato motivazionale deve tener conto delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio.
  • La Corte di legittimità non riesamina ex novo la scelta della misura cautelare: può sindacare solo la correttezza e la sufficienza della motivazione che giustifica la misura adottata dal giudice del merito.
  • La reiterazione, la gravità e la sistematicità di condotte predatorie, nonché la spregiudicatezza manifestata (più reati in breve tempo e in luoghi diversi), costituiscono elementi idonei a giustificare la custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari con controllo elettronico.
  • Se l'interrogatorio obbligatorio, secondo l'art. 291 comma 1-quater, non è svolto, l'ordinanza è nulla; pertanto il rispetto della forma procedurale e l'esplicitazione in motivazione degli elementi emersi nel contraddittorio sono essenziali per evitare nullità.

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